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Ordinanza — n. 24361/2026 — snpen KI-generiert

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new facts and prior conditional suspension limits.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 24361/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued for a violation of law regarding stolen vehicle ownership and sentencing, but the Court found these arguments merely reiterative of facts already fully addressed by the Court of Appeal. The decision rested on the finding that the appellant had already exhausted the benefits of conditional suspension, making the new charges legally insufficient to warrant a retrial.

Legislator-Regeste

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Art. 609 c.p.p.; Art. 69 c.p.p.: An appeal against a judgment of the Court of Appeal is inadmissible if the grounds raised are merely reiterative of facts already evaluated and dismissed, or if they manifestly lack foundation based on prior legal limitations such as the exhaustion of conditional suspension benefits.

Schlagwörter

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criminal appeal inadmissibility reiterative grounds conditional suspension limits stolen vehicle ownership prior conviction impact Verletzung der Privatsphäre öffentliche Auskündigung Informationszugang

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 609 c.p.p.
Art. 69 c.p.p.
3-5- della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 69 cod.
art. 69 cod. pen
3-5- della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 69 cod.
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Volltext

ZO nato a ALTAMURA il 11/05/1977 avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

• Letto il ricorso di Barberio Vincenzo; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, è meramente reiterativo di doglianze in punto di fatto già valutate e compiutamente disattese dalla Corte di appello che ha osservato come la vettura di provenienza furtiva era nella piena disponibilità dell'imputato in quanto le chiavi erano state rinvenute all'interno del deposito adibito a garage, luogo di pertinenza della sua abitazione ( pagg. 3-5- della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 69 cod. pen., è manifestamente infondato atteso che la Corte di appello ha escluso il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla scorta della precedente condanna per altro reato contro il patrimonio, a prescindere dalla data di commissione dello stesso; considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'omessa motivazione in punto di sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato atteso che la Corte di appello ha escluso la sussistenza dei relativi presupposti e tale assunto è corretto poiché l'imputato aveva già usufruito di tale beneficio in relazione ad una precedente condanna alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 90,00 di multa, sicché il cumulo di tale sanzione con quella inflitta nel presente giudizio supera il limite di due anni di reclusione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q. P.Q.M