Italian Court dismisses appeal regarding generic mitigating circumstances as motivation was complete and logical.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible against a lower court's conviction for fraud and other offenses. The appellant argued that generic mitigating circumstances were not applied, but the court found the first-instance reasoning complete and free of logical flaws. The decision rests on the principle that a trial judge need not address every favorable element, only those deemed decisive.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 360, n. 5 c.p.; Art. 360, n. 6 c.p.: An appeal contesting the non-application of generic mitigating circumstances is inadmissible if the lower court's motivation is complete and free of evident illogicality, requiring only reference to decisive elements.
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KI-generiertVolltext
o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Rilevato che El Ashmawy Mohamed Abou El Nasr ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen.; 237, in relazione al 216, primo comma; 223, primo comma e secondo comma, n. 2; 219, primo comma, legge fall. e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo ed unico motivo, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza di una motivazione completa ed esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MYr oeposcrAU li .4 CANpt.I.ER‘A ... , -