Cassation court dismisses appeal for misrepresentation of evidence lacking decisive impact on conviction.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft and attempted theft. The appellant argued that the trial judges misinterpreted the evidence, but the court found no specific indication of such error in the record. Consequently, the court ruled that the appeal failed to demonstrate how the alleged misrepresentation logically dismantled the entire evidentiary reasoning.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Misrepresentation of evidence is inadmissible unless specifically indicated and capable of rendering the entire evidentiary reasoning illogical.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVolltext
IANNO' MASSIMO nato a MESSINA il 11/06/1983 avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Rilevato che Massimo Iannò ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Patti, con cui è stato ritenuto responsabile dei delitti di tentato furto aggravato e di furto aggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Rilevato che con il primo e unico motivo si contesta la correttezza della motivazione posta alla base dell'affermazione della penale responsabilità, denunciando il travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici del merito; - Ritenuto che il travisamento della prova deve essere desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente ed è ravvisabile ed efficace solo ove l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l' essenziale forza dimostrativa del dato processuale /probatorio, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; - Considerato che il ricorrente, nel denunziare il suddetto vizio, propone una diversa ricostruzione storica del fatto e contesta la rilevanza e attendibilità delle prove poste a fondamento della decisione; - Che è precluso a questa Corte di legittimità sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito trattandosi di un giudizio sul fatto che ove sorretto, come nel caso di specie, da una motivazione completa ed esente da vizi logici e giuridici (si vedano in particolare le pagg. 3-4-5 del provvedimento impugnato) sfugge al sindacato di legittimità; - Che i travisamenti denunciati non rivelano connotati di decisività e rilevanza a fronte sia della deposizione del teste Buonsanti, richiamata nella sentenza impugnata e con cui il ricorso non si confronta, sia della circostanza / non manifestamente illogica/ della partecipazione, non contestata, dell'odierno imputato in entrambe le occasioni in cui sono stati commessi i delitti; - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am