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Ordinanza — n. 24338/2026 — snpen KI-generiert

Italian Supreme Court dismisses appeal for generic lack of motivation without specific factual allegations.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 24338/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant challenged the appellate court's finding of subjective intent in bankruptcy crimes, arguing a lack of motivation. However, the court rejected these arguments as generic and assertive, failing to meet the specificity requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Legislator-Regeste

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Appeals alleging lack of motivation are inadmissible if they are generic and assertive, lacking the specific factual elements required by law to substantiate the criticism.

Schlagwörter

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lack of motivation generic appeal bankruptcy crimes subjective intent Code of Criminal Procedure inadmissible appeal specificity requirement betrügerischer Konkurs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
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Volltext

da: MASUCCI ORAZIO nato a BIELLA il 11/01/1975 avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO; 21.RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Orazio Masucci ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che, assolvendo l'imputato dai reati di cui ai capi Al e A2 perché il fatto non sussiste e dichiarando non doversi procedere per il reato di cui al capo D perché estinto per intervenuta prescrizione, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile dei reati aggravati di bancarotta semplice di cui all'art. 217, comma 1, n. 4, legge fall. e di bancarotta semplice documentale (capi B1 e B2); Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza rispettivamente dell'elemento soggettivo nel reato di bancarotta semplice documentale e dell'aggravamento del dissesto con riferimento alla contestazione di cui al capo B1) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché estremamente generici e assertivi, essendo privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione completa e logicamente corretta, non vengono indicati con un minimo di specificità gli elementi che sono alla base delle censure formulate; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M