Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
Ordinanza — n. 24324/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeals for attempted theft as new arguments are inadmissible in cassation proceedings.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 24324/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Corte di Cassazione declared the appeals by Luigi Atteo and Salvatore Puggillo inadmissible regarding their conviction for attempted aggravated theft. While the court rejected the common ground of procedural standing as unfounded due to the victim's explicit intent to punish, it dismissed Atteo's specific arguments as merely repetitive of those already addressed in the appellate court. Furthermore, Puggillo's novel claims were rejected because they were not raised during the appeal phase, violating the principle that new issues cannot be introduced at the cassation stage.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 364, comma 1, n. 1, c.p.p.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible if new grounds are raised that were not examined by the appellate court or could not have been deduced earlier, except for matters of law reviewable ex officio.

Schlagwörter

KI-generiert
inadmissibility of cassation new grounds in appeal repetition of arguments attempted theft conviction procedural standing ungenügende Substantiierung von Grundrechtsverletzungen Nichtigkeitsgründe Anfechtbare Handlungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica
269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica).
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

posti da: ATTE° LUIGI nato a NAPOLI il 18/04/1976 PUGGILLO SALVATORE nato a NAPOLI il 24/06/1972 avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Luigi Atteo e Salvatore Puggillo ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona, che ha parzialmente riformato - in punto di pena - la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di tentato furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo, comune in entrambi i ricorsi -con cui si deduce la mancanza della condizione di procedibilità - è manifestamente infondato in quanto il verbale del 27 settembre 2016, ancorché denominato "denuncia orale", contiene una esplicita manifestazione di volontà di punizione da parte della persona offesa;

Rilevato che con il secondo motivo entrambi in ricorrenti contestano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità; Rilevato che il motivo proposto da Atteo non è consentito in sede di legittimità, in quanto fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Considerato che le censure proposte da Puggillo sono inedite in quanto non proposte in appello e, quindi, inammissibili. Ed invero, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di esaminare siccome non devolute, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;

Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inam P.Q.M