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Ordinanza — n. 24313/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal regarding theft in a camper, ruling it constitutes a private dwelling.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 24313/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft committed in a camper. The appellant argued the vehicle was not a private dwelling, but the court relied on established precedent that a camper used for non-occasional private life activities qualifies as such. Consequently, the conviction stands because the camper was legally recognized as a private dwelling under the relevant criminal code.

Legislator-Regeste

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Art. 624 cod. pen.; A camper used for non-occasional private life activities constitutes a private dwelling for the purpose of theft convictions, rendering the crime complete.

Schlagwörter

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theft in private dwelling camper as private residence criminal code article 624 inadmissible appeal private life activities qualifizierter Diebstahl Einziehung von Deliktsvermögen privilegierter Tatbestand

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 624 cod. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 7, ord. n. 7204 del 12/01/2015, Colombo
Sez. 5, n. 38236 del 19/02/2016, Assisi
La Corte di merito ha perciò fatto corretta applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza della Suprema Corte, accertando che nel caso concreto il camper era destinato allo svolgimento non occasionale di attività proprie della vita privata (Sez. 5, n. 38236 del 19/02/2016, Assisi, Rv.
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Volltext

lazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO; /L,RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Salvatore Gambuzza ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di furto in abitazione; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge penale per la ritenuta riconducibilità alla nozione di privata dimora del camper dove è avvenuto il furto, è manifestamente infondato in quanto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il camper costituisce un luogo di privata dimora per la naturale destinazione all'uso abitativo quale "casa mobile" nella quale si espletano attività della vita privata (Sez. 7, ord. n. 7204 del 12/01/2015, Colombo, Rv. 263188 - 01).

La Corte di merito ha perciò fatto corretta applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza della Suprema Corte, accertando che nel caso concreto il camper era destinato allo svolgimento non occasionale di attività proprie della vita privata (Sez. 5, n. 38236 del 19/02/2016, Assisi, Rv. 267908 - 01); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si denunzia la violazione della legge penale per l'omessa dichiarazione di prescrizione del reato conseguente alla necessaria derubricazione del fatto, previa esclusione della riconducibilità del camper alla categoria dei luoghi di privata dimora, nella fattispecie di cui al 624 cod. pen., è assorbito nella causa di inammissibilità del motivo precedente;

Ritenuto che il terzo ed ultimo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione della legge nonché la mancanza della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche nonché alla ritenuta sussistenza della recidiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pagg. 5-6 della sentenza impugnata);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.Mnna Maur )).k Michele Romano à2- DEPOSITATA IN CANCELLERIA •i¦ r 2L 6