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Ordinanza — n. 24122/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeal as arguments seek merit review, violating preclusion against re-evaluating facts.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 24122/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassazione declared the appeal by El Wahbi Kamal inadmissible, ordering him to pay costs. The appellate court had already evaluated facts regarding threats and punches intended to commit robbery, which the appellant now contests. The Supreme Court rejected these defenses because they seek a new factual assessment rather than a formal logical critique, which is prohibited in this stage of proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 364, para. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals must challenge the legal application or formal logic of the decision; arguments aimed at re-evaluating facts or substituting the lower court's factual assessment are inadmissible as they violate the principle of preclusion.

Schlagwörter

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preclusion principle merit review prohibition factual re-evaluation appeal inadmissibility logical formal critique materielle Überprüfung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Rechtsbehelfsverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 364, para. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Volltext

posto da: EL WAHBI KAMAL nato il 29/10/1983 avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di El Whabi Kamal, Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso propongono una lettura alternativa dei fatti, così come interpretati, in maniera logica e priva di contraddizione, dai giudici di appello; considerato che la Corte d'appello ha compiutamente valutato i fatti, individuando nelle minacce proferite dall'imputato nei confronti della gestrice del pubblico esercizio, nonché nei pugni inferti al marito di costei, gli atti idonei, diretti alla commissione della rapina; ritenuto che le doglianze difensive contestano la motivazione formulando critiche che esulano dal giudizio di legittimità poiché dirette alla rivalutazione del fatto, pretendendo un terzo giudizi di merito; in altre parole, è evidente la natura 'meritoria' e 'valutativa' degli argomenti addotti, che, lungi dallo sviluppare una critica di 'logica formale' al discorso giustificativo della sentenza, mirano alla rielaborazione del fatto, operazione non consentita in questa sede, stante la preclusione per la Corte di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi nonché di saggiare la tenuta logica della pronuncia impugnata mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260) considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M