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Ordinanza — n. 24115/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal for reiterating lower court arguments and overstepping into discretionary merit review.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 24115/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the factual basis of extortion and the comparison of circumstances, but the court rejected these as mere repetitions of arguments already dismissed on appeal. The court held that the lower court's discretionary evaluation of sentencing equivalence was not arbitrary and thus fell outside the scope of cassation review.

Legislator-Regeste

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Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must contain specific, new arguments; the court cannot review discretionary merit judgments unless they are arbitrary or illogical.

Schlagwörter

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inadmissible appeal reiteration of arguments discretionary merit review sentencing equivalence cassation jurisdiction Erlass von Verfahrenskosten Kostenvorschuss Verteidigungskosten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
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Volltext

posto da: BUDA VINCENZO nato a SEMINARA il 31/10/1964 avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso e la memoria di Buda Vincenzo, Ritenuto che il primo motivo, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, in particolare sulla sussistenza dell'elemento oggettivo della "minaccia" nel reato di estorsione, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che il secondo motivo di ricorso con cui si contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); ritenuto che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag.7 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.MIl Consi iere estensore Il Presidente - Fr,Orit LucianI.riali ;.! DEPOSITATA IN CANGEL ERIA LUfr2026 Giudifitì De