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Ordinanza — n. 24093/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeal against baseball bat assault conviction for generic and inadmissible grounds.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 24093/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassazione declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued for nullity based on contradictory reasoning regarding the baseball bat's packaging and errors in applying the law concerning sentencing and mitigating circumstances. The court rejected these claims as generic factual disputes, repetitive legal arguments, and attempts to prefigure alternative interpretations not permitted in a review of legality.

Legislator-Regeste

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Art. 4 legge n. 110/1975; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 53 legge n. 689/1981: Appeals in cassation must be based on specific and arguable grounds; generic factual disputes, repetitive legal arguments, or attempts to prefigure alternative interpretations are inadmissible.

Schlagwörter

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cassation appeal inadmissibility generic grounds rejection repetitive legal arguments mitigating circumstances denial substitute penalty refusal baseball bat weapon contradictory reasoning nullity unbefugter Waffenbesitz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 4 legge n. 110 del 1975
Capua Vetere del 23/2/2022, appellata dall’imputato, che lo haritenuto responsabile del reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975 e perl’effetto lo ha condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000 diammenda;Che il ricorso - col quale si deducono asserite nullità della sentenza:
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 53 legge n. 689 del 1981
e) erroneaapplicazione della legge penale per mancata conversione della pena inflitta inpena sostitutiva ex art. 53 legge n. 689 del 1981 –, al quale ha fatto seguito ildeposito, in data 15/5/2026, di memorie (meramente reiterative) a firmadell’Avv.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 4 legge n. 110/197
b) erronea applicazione della legge penale inrelazione all’art. 4 legge n. 110/197;
art. 131-bis cod. pen

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 1, n. 45184 del 11/10/2023
Sez. 1, n. 20575 del 20/05/2025
Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025
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Volltext

Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Aldo Natalini;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOChe Antonio Cacciato, tramite difensore di fiducia abilitato, ha propostoricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe n. 135/2026 con cui laCorte d’appello di Napoli in data 8/1/2026 ha confermato la sentenza emessa dalTribunale di S.M. Capua Vetere del 23/2/2022, appellata dall’imputato, che lo haritenuto responsabile del reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975 e perl’effetto lo ha condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000 diammenda;Che il ricorso - col quale si deducono asserite nullità della sentenza:

a) percontraddittorietà della motivazione laddove fa riferimento al fatto che la mazzada baseball non era incartata;

b) erronea applicazione della legge penale inrelazione all’art. 4 legge n. 110/197;

c) erronea applicazione della legge penalein riferimento alla mancata concessione della attenuante della lieve entità; d)erronea applicazione della legge penale in riferimento alla mancata concessionedella causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto;

e) erroneaapplicazione della legge penale per mancata conversione della pena inflitta inpena sostitutiva ex art. 53 legge n. 689 del 1981 –, al quale ha fatto seguito ildeposito, in data 15/5/2026, di memorie (meramente reiterative) a firmadell’Avv. Alberto Martucci, nell’interesse del ricorrente - è stato proposto permotivi non consentiti in sede di legittimità, perché:- costituiti da mere deduzioni generiche e in ogni caso costituite dadoglianze di fatto (motivi a, b e c);- inerenti il trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogicamotivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (motivi d ed e);e al contempo, è stato proposto per motivi manifestamente infondati, perchéinerenti a:- asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità non emergenti daltesto del provvedimento impugnato (motivi a, b e c);- prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il datonormativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (motivi a, d ed e);- volti a prefigurare una diversa e alternativa lettura che non è consentita inquesta sede (cfr.

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601-01),estranea al sindacato di legittimità e avulsi da pertinente individuazione dispecifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito(primo motivo);Che il ricorso, in punto di responsabilità (motivi sub a e b), deduce censuremeramente fattuali (relative alla circostanza se la mazza fosse o meno incartata)ovvero rivalutative e in ogni caso manifestamente infondate perché non siconfrontano con la giurisprudenza di legittimità che qualifica la mazza dabaseball come arma impropria (Sez. 1, n. 45184 del 11/10/2023, Visalli, Rv.285506-01: fattispecie in materia di porto di mazza da baseball) e che esclude larilevanza della giustificazione addotta dall’imputato non nell’immediatezza delfatto ma a posteriori (cfr.

Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187-01; conf. Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Carrara, Rv. 256007-01; Sez. 1, n.4696 del 14/01/1999, Zagaria, Rv. 213023-01, non mass. sul punto);Che il ricorso, in punto di lamentato diniego dell’attenuante della lieve entitàex art. 4, comma 3, legge n. 110/1975 (motivo c), deduce censure puramenteavversative, reiterative ed aspecifiche, avendo sul punto il Tribunale spiegato leragioni ancorandole all’elevata capacità offensiva della mazza da baseball (dellalunghezza di 72 cm.) e delle altre circostanze del caso concreto (quali il fatto chel’imputato viaggiasse insieme ad un altro soggetto pluripregiudicato) (pag. 4sent. imp.);Che il ricorso, in punto di lamentato diniego della causa di non punibilità perparticolare tenuità del fatto (motivo d), deduce del pari censure generiche,aspecifiche e reiterative e, comunque, manifestamente infondate, avendo ilTribunale – con argomentazione conforme a diritto – rettamente applicato ilprincipio affermato da questa Corte (in un precedente del tutto sovrapponibile aquello odierno, anche per dimensioni dell’arma) secondo il quale il mancatoriconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente alporto abusivo di un'arma impropria (nella specie, una mazza da “baseball” inlegno lunga 70 cm.) impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità perparticolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 20575del 20/05/2025, Pesce, Rv. 288112-01);Che in punto di mancata sostituzione della pena detentiva con quellapecuniaria sostitutiva (motivo e), il ricorso deduce censure aspecifiche,meramente confutative e in ogni caso manifestamente infondate per avere ilTribunale – con motivazione congrua e conforme a diritto – fatto leva sullanegativa personalità dell’imputato, come già delineata in punto di diniego dellecircostanze innominate (alla luce dei precedenti penali per reti contro ilpatrimonio e per porto abusivo d’armi), dunque compiendo una prognosinegativa della finalità della pena sostitutiva e del contenimento del rischio direcidiva e di adempimento delle prescrizioni imposte del tutto in linea con lagiurisprudenza di questa Corte (per tutte, Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025,Held, Rv. 288658-01: in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, ilgiudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento aiprecedenti penali dell'imputato, purché dalla loro valutazione, che deve essereoggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementiindiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa dellapena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimentodelle prescrizioni imposte);Che, pertanto, l’odierno ricorso, venendo meno in radice l’unica funzione perla quale è previsto ed ammesso, in sede di legittimità (ovvero la criticaargomentata del provvedimento), va dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni diesonero (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO NATALINI RAFFAELLO MAGI