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Ordinanza — n. 24083/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeal as generic and specific, citing lack of new arguments and failure to address lower court responses.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 24083/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible for being generic and specific, rejecting the arguments regarding lack of evidence and leniency. The appellant merely repeated issues already examined and dismissed by the Court of Appeal without engaging with the court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Legislator-Regeste

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Art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e); Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and specific, meaning it repeats arguments already examined by the lower court without addressing the reasons given for the decision.

Schlagwörter

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generic appeal specific appeal lack of novelty failure to confront inadmissible appeal elektronischer Hausarrest Selbstbelastungsfreiheit Strafuntersuchung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
259456 – 01)La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice delprovvedimento impugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio dicassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazionetassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
2896/1999).All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n.
Art. 192 cod. proc. pen.
Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputata a mezzo deldifensore di fiducia articolando quattro motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo deduce vizio di motivazione, con il secondo motivoviolazione dell’art. 192 cod.
Art. 111 Cost.
Art. 131 bis cod. pen.
art. 75 d.lgs. 159/2011
La Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 21 ottobre 2025 haconfermato la condanna di Passalacqua Fiorina alla pena di mesi otto direclusione per il delitto di cui all’art. 75 d.lgs. 159/2011.2.
art. 192 cod. proc. pen
Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputata a mezzo deldifensore di fiducia articolando quattro motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo deduce vizio di motivazione, con il secondo motivoviolazione dell’art. 192 cod.
art. 131 bis cod. pen
art. 606 c.p
259456 – 01)La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice delprovvedimento impugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio dicassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazionetassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett.
art. 616 c.p
2896/1999).All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem
Sez. 5, sent. 28011/2013
e) e una deduzioneche invece riproponga la censura presentata al giudice d'appello senzaconfrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni, per ciò soloesula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, sent. 28011/2013; Sez.6,sent.
Sez. 6, sent. 22445/2009
Sez. 5, sent. 11933/2005
Sez. 4, sent. 15497/2002
Sez. 5, sent. 2896/1999
sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
Sez.6,sent. 22445/2009
28011/2013; Sez.6,sent. 22445/2009; Sez.5, sent.
Sez.5, sent. 11933/2005
22445/2009; Sez.5, sent. 11933/2005; Sez.4, sent.
Sez.4, sent. 15497/2002
11933/2005; Sez.4, sent. 15497/2002; Sez.
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Volltext

lla Corte d'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;RITENUTO IN FATTO1. La Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 21 ottobre 2025 haconfermato la condanna di Passalacqua Fiorina alla pena di mesi otto direclusione per il delitto di cui all’art. 75 d.lgs. 159/2011.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputata a mezzo deldifensore di fiducia articolando quattro motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo deduce vizio di motivazione, con il secondo motivoviolazione dell’art. 192 cod. proc. pen., con il terzo motivo violazione dell’art.111 Cost., con il quarto motivo violazione degli artt. 192 comma 2 e 533 cod.proc. pen.Non sussisterebbe prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, circa la penaleresponsabilità dell’imputata, non vi sarebbe prova, infatti, che in occasione deicontrolli avvenuti in ora notturna la donna non fosse a casa, ben potendo esseresemplicemente profondamente addormentata.2.2 Con il quinto motivo lamenta violazione dell’art. 131 bis cod. pen. pernon essersi il provvedimento pronunciato sull’istanza difensiva di assoluzione perla particolare tenuità del fatto.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.La ricorrente ha riproposto, senza alcun elemento di novità, i medesimiargomenti critici contenuti nei motivi di gravame, esaminati e ritenuti infondatidalla Corte territoriale nel provvedimento impugnato.Non vi è stato alcun confronto con tali argomentazioni, di talché i motivi diricorso sono da qualificare aspecifici e generici e, come tali, inammissibili.Nel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza dicorrelazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelleposte a fondamento dell'impugnazione (così in motivazione Sez. 6, n. 13449 del12/02/2014, Kasem, Rv. 259456 – 01)La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice delprovvedimento impugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio dicassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazionetassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett.

e) e una deduzioneche invece riproponga la censura presentata al giudice d'appello senzaconfrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni, per ciò soloesula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, sent. 28011/2013; Sez.6,sent. 22445/2009; Sez.5, sent. 11933/2005; Sez.4, sent. 15497/2002; Sez. 5,sent. 2896/1999).All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione .Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso l’11 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria Greca Zoncu Raffaello Magi