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Ordinanza — n. 24037/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific criticism and factual errors regarding recidivism.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 24037/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued for non-prosecution based on minor offense criteria and challenged the substitute penalty, claiming a lack of prior convictions. The court rejected these claims because the appeal lacked specific criticism of the lower court's reasoning and contained factual errors regarding the appellant's criminal record.

Legislator-Regeste

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; Art. 360 c.p.c.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if it fails to provide specific criticism of the reasoning or contains manifestly false statements of fact regarding the defendant's prior record.

Schlagwörter

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criminal appeal inadmissibility lack of specific criticism factual errors in appeal recidivism record non-prosecution criteria Strafanpassung Vollzug der Ersatzfreiheitsstrafe Individualisierung der Strafzumessung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 360 c.p.c.
d.lgs. n. 159 del 2011
75 d.lgs. n. 159 del 2011;Ritenuto che il primo motivo sul diniego della causa di non punibilità di cui all’art.131-bis cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 7, n. 10481 del 19/1/2022, Deplano
pen (Sez. 7, n. 10481 del 19/1/2022, Deplano, Rv.283044 – 01;
Sez. 6, n. 55107 dell'8/11/2018, Milone
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Volltext

rte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di Sergio Orofino avverso la sentenzacon cui in data 31.1.2025 la Corte d’Appello di Bari ha confermato la sentenzadel Tribunale di Bari in data 10.11.2022 di condanna alla pena di mesi sei direclusione per il reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011;Ritenuto che il primo motivo sul diniego della causa di non punibilità di cui all’art.131-bis cod. pen. sia manifestamente infondato, in quanto non muove alcunacritica specifica alla motivazione della sentenza impugnata, che ha richiamatoadeguatamente le modalità del fatto e i precedenti dell’imputato, così facendocorretta applicazione del principio secondo cui, ai fini dell'applicabilità della causadi esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sullatenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art.133, comma primo, cod. pen (Sez. 7, n. 10481 del 19/1/2022, Deplano, Rv.283044 – 01;

Sez. 6, n. 55107 dell’8/11/2018, Milone, Rv. 274467 – 01);Ritenuto che anche il secondo motivo, relativo alla pena sostitutiva, siamanifestamente infondato, in quanto si fonda su una censura che non trovariscontro negli atti processuali, ovvero che l’imputato non sia gravato daprecedenti numerosi e specifici, laddove dall’esame del certificato del casellariogiudiziale risulta invece che Orofino abbia riportato plurime pregresse condanne,una delle quali nel 2022 anche per il reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del2011;Considerato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO VALIANTE GIACOMO ROCCHI