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Ordinanza — n. 23989/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to defendant's criminal history.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 23989/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's request for generic mitigating circumstances lacked specific merit. The Court of Appeal correctly anchored its decision on the appellant's poor criminal biography, which demonstrated a personality refractory to legal obligations without signs of reform. The Court rejected the argument that the lack of severity in prior convictions warranted leniency, citing established case law that allows judges to rely on a single relevant element regarding the offender's personality.

Legislator-Regeste

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The court may limit its examination to the single most relevant element regarding the offender's personality or the crime's nature to decide on generic mitigating circumstances, and a request based solely on the non-severity of prior convictions constitutes an inadmissible genericity objection.

Schlagwörter

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generic mitigating circumstances criminal biography assessment inadmissible appeal personality refractory Art. 62-bis code procedural genericity sentencing discretion psychische Beeinträchtigungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 62-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
e, in specie, del principio secondo cui «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.
art. 62-bis cod. pen
art. 133 cod. pen
e, in specie, del principio secondo cui «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
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Volltext

ANZA sul ricorso proposto da: LUPOLI ADRIANO nato a MARTINA FRANCA il 16/06/1969 avverso la sentenza del 17/12/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; 4Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che con l'unico motivo di ricorso il ricorrente si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; considerato che la censura è priva di pregio atteso che la Corte di appello ha, in modo ineccepibile, ancorato alla pessima biografia penale di Lupoli, i cui precedenti evidenziano una personalità refrattaria all'osservanza degli obblighi di legge e delle regole del vivere civile, non ravvisandosi, per altro verso, il benché minimo segno di ravvedimento o di positiva evoluzione della personalità; che, a fronte di un percorso argonnentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), il ricorrente oppone obiezioni di tangibile ed assoluta genericità e, comunque, rivalutativi laddove pretende di desumere la meritevolezza della mitigazione sanzionatoria dalla «non gravità» dei precedenti penali sollecitando, dunque, a questa Corte una inammissibile valutazione di merito; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dich P.Q.M