Cassation annuls conviction for firearm possession due to expired statute of limitations, reducing sentence to two years.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation annulled the lower court's conviction regarding the defendant's possession of a firearm, ruling that the maximum seven-and-a-half-year statute of limitations had expired. While the court acknowledged the factual basis of the conviction through intercepted communications, it held that the procedural defect of the time bar necessitated the annulment of the sentence. Consequently, the final penalty was reduced to two years of imprisonment and a €4,000 fine, with the remainder of the appeal dismissed.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 157 c.p.p.; Art. 2 legge n. 895 del 1967: The statute of limitations for the crime of carrying a firearm expires after seven and a half years; if this period has elapsed, the conviction must be annulled and the sentence reduced accordingly.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertVolltext
osto da: FERRUCCI CARLO nato a MOLFETTA il 07/12/1992 avverso la sentenza del 26/11/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il ricorso; rilevato che: la censura si sviluppa attraverso argomentazioni di natura prettamente fattuale e confutativa volta ad allegare la circostanza della mancata conoscenza dell'imputato sia della disponibilità dell'arma da parte dell'originario concorrente, che del suo effettivo funzionamento; considerato che: la penale responsabilità dell'imputato per i reati di detenzione porto di arma da fuoco è stata affermata sulla scorta delle intercettazioni che, interpretate in termini esenti da vizi manifesti e in termini insindacabili in questa sede, hanno consentito di desurpre la partecipazione at-i,va di errucci alle condotte ascrittegli) 7;.(2,--t(c-é2 °C'e `--""( la censura si atteggia in termini di estrema genericità e coglie aspe oggetto di pregressa valutazione da parte dei giudici di merito che hanno illustrato gli elementi ricostruttivi alla base della decisione, in uno con le argomentazioni di diritto tese a ricostruire la responsabilità dell'imputato; a tale proposito, si richiama l'orientamento in base al quale «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601); risulta, tuttavia, decorso il termine di prescrizione massimo relativo al delitto di cui all'art. 2 legge n. 895 del 1967 pari a sette anni e mezzo; pur tenendo conto delle cause sospensive del predetto termine, tenuto conto della contestazione di cui al capo di imputazione e della esclusione della recidiva sin dalla sentenza di primo grado, essendo stato contestato il reato come commesso il 5 novembre 2015, il predetto termine è, ormai, decorso; deve essere conseguentemente annullata senza rinvio la sentenza sul punto e rideterminata la pena finale eliminando il correlativo aumento inflitto a titolo di continuazione;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza i P.Q.Mrideterminando la pena finale in due anni di reclusione ed euro 4.000 di multa. dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 28/05/2026 Il Consigliere est ore Il_Presidente Vincr1zj Wti Stefano Apri DEPOtill cANCRIL 3 20M herytt9 3