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Ordinanza — n. 23978/2026 — snpen KI-generiert

Criminal appeal dismissed as absolute nullities from absent defense cannot be raised via execution incident.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 23978/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court declared the appeal inadmissible due to manifest unfoundedness, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant sought to raise absolute nullities arising from the failure to cite their defense counsel during the trial. The Court ruled that such nullities, which render a judgment voidable rather than void, cannot be invoked through an execution incident because the original judgment has already become final and binding.

Legislator-Regeste

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Art. 670 cod. proc. pen.; Art. 629-bis cod. proc. pen.: Absolute nullities deriving from the absence of the accused or their defense counsel in a trial cannot be raised via execution incident due to the finality of the judgment, but may be challenged through a request for rescission of the final judgment.

Schlagwörter

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execution incident absolute nullity defense counsel final judgment criminal procedure rescission of judgment inadmissibility Vollziehung der Strafe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 670 cod. proc. pen.
Art. 629-bis cod. proc. pen.
pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod.
art. 670 cod. proc. pen
art. 629-bis cod. proc. pen
pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01
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Volltext

ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEENABLA CHERIF nato il 31/05/1995 avverso l'ordinanza del 29/01/2026 del TRIBUNALE di PARMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: la questione sollevata con l'istanza davanti al giudice dell'esecuzione afferisce alla possibilità di fare valere con l'incidente di esecuzione eventuali nullità verificatesi nel corso del giudizio di cognizione per effetto della mancata citazione del difensore dell'imputato; ritenuto che: come correttamente segnalato nell'ordinanza impugnata, sulla questione va richiamato quanto deciso dalle Sezioni Unite di questa Corte che hanno avuto modo di chiarire che «le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse». (Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MGoludaziorio IL Shossgsv IS- .2 L •