Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
Ordinanza — n. 23977/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal regarding drug and fraud crimes causing conditional sentence revocation.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 23977/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Court of Cassation declared Stefano Ubaldo Risi's appeal inadmissible, rejecting his claim that subsequent fraud crimes did not match the indole of prior drug offenses. The court found the defense argument infounded because Article 168 of the Penal Code and Article 445 of the Code of Criminal Procedure require identical indole only for contraventions, not for crimes. Consequently, the revocation of the conditional sentence stands, and the appellant was ordered to pay court costs.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen.; Art. 445, comma 2 cod. proc. pen.: The requirement of identical indole for the extinction of a crime under Article 445 applies solely to contraventions and does not extend to crimes, meaning any subsequent crime always acts as an obstacle to the suspension of the sentence regardless of its nature.

Schlagwörter

KI-generiert
conditional sentence revocation identity of crime indole contraventions versus crimes extinction of crime inadmissible appeal ungerechtfertigte Verzögerung der Strafverfolgung Säumnis nach Verfahrenssistierung Dahinfallen der Invalidenrente

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen.
che, così come l'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. fa riferimento alla commissione del delitto o di una contravvenzione della stessa indole, con la conseguenza che, anche in questo caso, opera il principio di diritto per cui «in tema di causa di estinzione del reato ex art.
Art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
260285 — 01 sulla limitazione di tale condizione al caso di nuova condanna per contravvenzione); inoltre, neppure può ritenersi operante il meccanismo estintivo della pena descritto dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. che, così come l'art.
art. 167 cod. pen

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
Sez. 1, n. 30011 del 05/06/2014, Pm in proc. Garulli, Rv. 260285
Sez. 2, n. 35191 del 22/05/2018, Bartolotta, Rv. 273453
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

ANZA sul ricorso proposto da: RISI STEFANO UBALDO nato a POPOLI il 26/09/1988 avverso l'ordinanza del 23/02/2026 del TRIBUNALE di PESCARA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che con l'unico motivo di censura il ricorrente si duole della mancata declaratoria di estinzione dei reati giudicati con le sentenze emesse dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara il 26 gennaio 2010 (irrevocabile il 28 aprile 2010) e della Corte di appello di L'Aquila del 10 febbraio 2010 (irrevocabile il 14 luglio 2011) per effetto della operatività della causa estintiva di cui all'art. 167 cod. pen.; considerato che: l'assunto difensivo si basa sulla considerazione che i reati commessi successivamente entro il quinquennio dal passaggio in giudicato delle predette sentenze non sono della stessa indole; infatti, le condanne di cui alle predette sentenze riguardano reati in materia di stupefacenti, mentre quelle successive i reati di truffaiconcessione dell 2), (Circostanze atrenuanti geri-erfEht; si tratta di prospettazione radicalmente infondata atteso che, in primo luogo, la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con entrambe le predette sentenze, è stata disposta dalla Corte di appello di L'ila con ordinanza del 28 aprile 2022 sulla scorta dell'orientamento in base al quale è irrilevante, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. che il nuovo delitto sia della stessa indole di quello per il quale è stata riportata condanna a pena condizionalmente sospesa (fra le molte Sez. 1, n. 30011 del 05/06/2014, Pm in proc.

Garulli, Rv. 260285 — 01 sulla limitazione di tale condizione al caso di nuova condanna per contravvenzione); inoltre, neppure può ritenersi operante il meccanismo estintivo della pena descritto dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. che, così come l'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. fa riferimento alla commissione del delitto o di una contravvenzione della stessa indole, con la conseguenza che, anche in questo caso, opera il principio di diritto per cui «in tema di causa di estinzione del reato ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen., il requisito dell'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l'ulteriore delitto è sempre causa ostativa, quale che sia la sua natura» (Sez. 2, n. 35191 del 22/05/2018, Bartolotta, Rv. 273453 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della 2causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Di P.Q.M