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Ordinanza — n. 23973/2026 — snpen KI-generiert

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of criminal design unity in execution proceedings.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 23973/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to unify two convictions under a single criminal design. The defendant argued for unification based on the same time and place, but the execution judge found the criminal impulses distinct, citing an extemporaneous intent to resist police following an initial assault on a bartender. The Court rejected generic merit-based criticisms, affirming that the lower court's reasoning was adequate and free from logical flaws.

Legislator-Regeste

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Art. 81, secondo comma, cod. pen.; The recognition of criminal continuation requires a prior unified criminal design, not merely a life delinquency option, and necessitates concrete indicators of homogeneity, contiguity, and systematic planning where subsequent crimes were premeditated at the time of the first offense.

Schlagwörter

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criminal continuation criminal design unity execution proceedings unification of sentences extemporaneous intent judicial review standard inadmissibility appeal Gewaltdelikte

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 81, secondo comma, cod. pen.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari
Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, Mounir
Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv.
Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digilio
242098; Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digilio, Rv.
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Volltext

ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSARELLI MARCELLO nato a GRAVINA DI PUGLIA il 02/08/1985 avverso l'ordinanza del 22/01/2026 del GIP TRIBUNALE di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, caratterizzante l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., «postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati; essi, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelano una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615, conforme Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Mounir, Rv. 284420);

«il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Per detto riconoscimento è richiesto, inoltre, che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez.

U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074); rilevano, ai fini della prova dell'esistenza del medesimo disegno criminoso l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del "modus operandi" e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, non essendo necessaria la contemporanea ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l'unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809;

Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098; Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digilio, Rv. 284652); l'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti; 2considerato che: nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha escluso la riconducibilità al medesimo disegno criminoso dei reati per cui Passarelli è stato condannato con le sentenze delle quali è stata chiesta l'unificazione in ragione dalla oggettiva eterogeneità della spinta criminosa che ha determinato il compimento, pur nella stessa serata, delle condotte delittuose di cui alle due sentenze di condanna; in termini congrui e privi di vizi motivazionali evidenti, è stato ritenuto che le spinte criminali che hanno determinato la condotta violenta nei confronti dei pubblici ufficiali (sentenza sub 2)) intervenuti in seguito all'azione violenta posta in essere nei confronti del barista (sentenza sub 1)) sono state del tutto diverse, essendo stata determinata la condotta volta a contrastare l'azione dei Carabinieri determinata da una ideazione delittuosa estemporanea; a fronte di tali lineari considerazioni, il ricorrente articola censure di natura estremamente generica e (almeno in parte) reiterative di profili di merito (quali, ad esempio, la commissione dei reati nel medesimo contesto spazio - temporale) già presi in considerazione dal giudice dell'esecuzione; la valutazione compiuta con il provvedimento impugnato è stata illustrata con motivazione tutt'altro che apparente e travisante, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso che appare, ulteriormente, generico laddove evoca le esigenze di umanizzazione e proporzionalità della pena che devono comunque confrontarsi con gli accertamenti passati in giudicato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiar P.Q.M