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Ordinanza — n. 23904/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal regarding knife carrying conviction and suspended sentence benefits.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 23904/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Cassation Court declared the appeal by Antonino Campo inadmissible, upholding the Second Instance Court's partial reform of the first-instance judgment. The appellant argued that the conviction for carrying knives violated his defense rights because fewer knives were found than charged, and that the suspension of sentence was improperly granted. The court rejected these claims, ruling that the discrepancy in knife counts did not infringe on defense rights and that the lower courts correctly applied the criteria for justifiable possession and non-punishment.

Legislator-Regeste

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Art. 4 L. n. 110/1975; Art. 521 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.; Art. 133 c.p.: The court must verify if the factual description in the indictment matches the conviction; a discrepancy in the number of objects found versus charged does not constitute a violation of defense rights if the conviction remains within the charged scope.

Schlagwörter

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carrying weapons justifiable possession suspended sentence defense rights violation non-punishment plea unbefugter Waffenbesitz Widerhandlung gegen das Waffengesetz Missbrauch von Material

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 4 L. n. 110 del 1975
Art. 521 cod. proc. pen.
110 del 1975, ha concesso i benefici della sospensionecondizionale della pena e della non menzione della condanna;Ritenuto che il primo motivo sia manifestamente infondato, in quanto laviolazione della correlazione tra l’imputazione e la sentenza si verifica ex art. 521cod.
Art. 131-bis cod. pen.
278083 – 01).Ritenuto, infine, che anche il terzo motivo sia manifestamente infondato, inquanto i giudici di secondo grado hanno congruamente disatteso la richiesta diapplicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod.
Art. 133, comma primo, cod. pen.
pen.,richiamando la pluralità di coltelli (almeno tre compresi nel capo di imputazione)e le potenzialità offensive e, dunque, parametrando correttamente il giudizio inordine alla tenuità dell'offesa su quelli, tra i criteri di cui all'art. 133, commaprimo, cod.
art. 131-bis cod. pen
278083 – 01).Ritenuto, infine, che anche il terzo motivo sia manifestamente infondato, inquanto i giudici di secondo grado hanno congruamente disatteso la richiesta diapplicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 1, n. 578 del 30/9/2019, dep. 2020, Brahime
Sez. 6, n. 55107 dell'8/11/2018, Milone
Sez. 7, n. 10481 del 10/1/2022, Deplano
Sez. 7, n. 10481 del 10/1/2022, Deplano, Rv.
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Volltext

a Corte d'appello di Messinadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di Antonino Campo avverso lasentenza del 5.11.2025 con cui la Corte d’appello di Messina, in parziale riformadella sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 25.2.2025 dicondanna alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.000 di ammenda per ilreato di cui all’art. 4 L. n. 110 del 1975, ha concesso i benefici della sospensionecondizionale della pena e della non menzione della condanna;Ritenuto che il primo motivo sia manifestamente infondato, in quanto laviolazione della correlazione tra l’imputazione e la sentenza si verifica ex art. 521cod. proc. pne. quando il fatto per cui interviene condanna è diverso da quellodescritto nell’imputazione, laddove invece il ricorso censura che la condanna, purconforme alla contestazione per la quale è stata esercitata l’azione penale, siaintervenuta per un numero di coltelli minore di quelli effettivamente rinvenutinella disponibilità dell’imputato, sicché nessuna violazione del diritto di difesa neè evidentemente derivata;Ritenuto che anche il secondo motivo sia manifestamente infondato, perché silimita a reiterare doglianze relative al giustificato motivo del porto delle armi, chela Corte d’appello ha già superato adeguatamente sulla base dell’osservazioneche Campo aveva fornito nell’immediatezza un giustificato motivo solo su uno deicoltelli che aveva consegnato spontaneamente, ma non anche per gli altri trovatinella successiva perquisizione, di guisa che è stato fatto buon governo delprincipio secondo cui il "giustificato motivo" del porto degli oggetti di cui all'art.4, comma secondo, legge 18 aprile 1975, n. 110, ricorre solo quando particolariesigenze del l 'agente siano perfettamente corrispondenti a regolecomportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità diverificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghidell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto (Sez. 1, n. 578 del30/9/2019, dep. 2020, Brahime, Rv. 278083 – 01).Ritenuto, infine, che anche il terzo motivo sia manifestamente infondato, inquanto i giudici di secondo grado hanno congruamente disatteso la richiesta diapplicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.,richiamando la pluralità di coltelli (almeno tre compresi nel capo di imputazione)e le potenzialità offensive e, dunque, parametrando correttamente il giudizio inordine alla tenuità dell'offesa su quelli, tra i criteri di cui all'art. 133, commaprimo, cod. pen., che ha ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 dell’8/11/2018,Milone, Rv. 274647 – 01;

Sez. 7, n. 10481 del 10/1/2022, Deplano, Rv. 283044– 01);Considerato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO VALIANTE GIACOMO ROCCHI