Cassation court dismisses appeal for deportation conviction due to manifestly unfounded challenge to subjective intent.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Cassation Court declared the appeal by Elis Beluli inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the conviction for violating deportation provisions by arguing the subjective element of the crime was absent. The court rejected this claim because the interrogation records explicitly confirmed the defendant's full awareness of the expulsion and subsequent violation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998; Appeals against judgments are inadmissible when they raise manifestly unfounded objections to the subjective element of the crime based on facts contradicted by the interrogation records.
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KI-generiertVolltext
a sentenza del 22/10/2025 della Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTOEsaminato il ricorso presentato dal difensore di Elis Beluli avverso lasentenza con cui in data 22.10.2025 la Corte d’appello di Torino ha confermatola sentenza del Tribunale di Torino in data 3.6.2024 di condanna per il reato dicui all’art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998 alla pena di sei mesi direclusione;Rilevata la manifesta infondatezza del ricorso, che contesta la sussistenzadell’elemento soggettivo del reato in ragione di una circostanza smentita –secondo quanto riportato in sentenza – dalle risultanze dell’interrogatorio dellostesso imputato, da cui si evince la piena avvertenza da parte sua dellaespulsione e la conseguente consapevolezza successiva di violarla;Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, inquanto muove alla sentenza impugnata censure manifestamente contrastatedagli atti processuali, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassadelle ammende di una somma di euro tremila;
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO VALIANTE GIACOMO ROCCHI