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Ordinanza — n. 23896/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeals as generic and lacks specific criticism of the appellate court's fraud bankruptcy acquittal.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 23896/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Corte di Cassazione declared the appeals filed by Generoso and Tommaso Ciccimarra inadmissible. The appellants argued against the partial acquittal and sentencing reduction for fraudulent bankruptcy, but the court found their complaints too generic and lacking specific legal critique. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.

Legislator-Regeste

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and grounded in precise legal arguments; generic complaints without concrete criticism of the decision's reasoning fail to meet admissibility requirements.

Schlagwörter

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fraudulent bankruptcy generic appeal inadmissible appeal partial acquittal sentencing reduction court costs criminal procedure Kostenersatz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Art. 219 l. fallim.
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Volltext

il 20/08/1972avverso la sentenza del 23/01/2025 della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di Generoso Ciccimarra eTommaso Ciccimarra avverso la sentenza con cui in data 23.1.2025 la Corted’appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari del21.7.2020, ha assolto gli imputati da una parte degli addebiti di bancarottafraudolenta e ha rideterminato la pena in due anni e sei mesi di reclusione perGeneroso Ciccimarra e in due anni di reclusione per Tommaso Ciccimarra;Rilevato che il primo motivo di ricorso sulla affermazione della responsabilitàpenale degli imputati è generico e non muove alcuna critica specifica alladecisione impugnata, limitandosi ad una indeterminata doglianza circa lasussistenza degli elementi costitutivi della bancarotta fraudolenta, ma senzaalcuna correlazione con le argomentazioni poste a fondamento della decisioneimpugnata;Rilevato che anche il secondo motivo si connota per genericità, in quantolamenta una insufficiente riduzione del trattamento sanzionatorio nonostante laparziale assoluzione, che non riguarda Tommaso Ciccimarra, per il quale la penaè stata ridotta di sei mesi di reclusione, e che è priva di pregio per GenerosoCiccimarra, avendo la Corte d’appello spiegato il motivo per cui ha ritenuto checiò non incidesse sulla quantificazione della pena e non essendo stato violato ildivieto di reformatio in peius, atteso che nel caso di specie non era statacontestata la circostanza aggravante di cui all’art. 219 l. fallim. e che dunque lapluralità di fatti di bancarotta non aveva alcun effetto sulla misura della pena;Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, conla conseguente condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO VALIANTE GIACOMO ROCCHI