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Sentenza — n. 23889/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court acquits defendant for non-existence of crime due to subsidiary nature of Art. 650 Penal Code.

Geschäftsnummer Sentenza — n. 23889/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation annulled the lower court's conviction against Ouni Bilel because the alleged crime under Article 650 of the Penal Code does not exist in this specific instance. The defendant argued for a violation of subjective elements and lack of justification, but the court held that the offense is subsidiary and only applies when no other sanction exists for violating a judicial measure. Consequently, the violation of a residence ban was properly punished by aggravating the coercive measure rather than creating a new criminal offense, leading to the acquittal.

Legislator-Regeste

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Art. 650 cod. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: The crime of violating an authority's order is subsidiary and applies only when no other penal, procedural, or administrative sanction exists; therefore, violating a residence ban punishable by aggravation does not constitute this offense, necessitating acquittal under Art. 129.

Schlagwörter

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subsidiary criminal offense violation of judicial order coercive measure aggravation non-existence of crime acquittal under Art. 129

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 650 cod. pen.
La Corte di appello di Firenze con sentenza del 21 ottobre 2025 haconfermato la condanna di Ouni Bilel alla pena di mesi uno di arresto per il reatodi cui all’art. 650 cod. pen.2.
Art. 54 cod. pen.
pen per difettodell’elemento soggettivo e mancato riconoscimento della causa di giustificazioneex art. 54 cod. pen.2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art.131 bis cod.
Art. 131 bis cod. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
232745 - 01)La questione circa la configurabilità del reato, benchè non dedotta, ècertamente decisiva, pertanto, visto l’art. 129 cod.
Art. 283 cod. proc. pen.
Neconsegue che la violazione del divieto di dimorare in un determinato Comune,imposto quale misura coercitiva ai sensi dell'art. 283 cod. proc. pen., esanzionato dall'art.
Art. 276 cod. proc. pen.
pen., esanzionato dall'art. 276 stesso codice con la possibile applicazione di una misurapiù grave, non costituisce il reato previsto e punito dal citato art.
art. 650 cod. pen
La Corte di appello di Firenze con sentenza del 21 ottobre 2025 haconfermato la condanna di Ouni Bilel alla pena di mesi uno di arresto per il reatodi cui all’art. 650 cod. pen.2.
art. 54 cod. pen
pen per difettodell’elemento soggettivo e mancato riconoscimento della causa di giustificazioneex art. 54 cod. pen.2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art.131 bis cod.
art. 283 cod. proc. pen
Neconsegue che la violazione del divieto di dimorare in un determinato Comune,imposto quale misura coercitiva ai sensi dell'art. 283 cod. proc. pen., esanzionato dall'art.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 1, n. 44126 del 19/04/2016, Azzarone
Sez. 1, n. 43398 del 25/10/2005, P.g. in proc. Zorzi ed altro
pen..(Sez. 1, n. 43398 del 25/10/2005, P.g. in proc. Zorzi ed altro, Rv.

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Volltext

llo di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. La Corte di appello di Firenze con sentenza del 21 ottobre 2025 haconfermato la condanna di Ouni Bilel alla pena di mesi uno di arresto per il reatodi cui all’art. 650 cod. pen.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo deldifensore di fiducia articolando tre motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 650 cod. pen per difettodell’elemento soggettivo e mancato riconoscimento della causa di giustificazioneex art. 54 cod. pen.2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art.131 bis cod. pen. evizio di motivazione.2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione e vizio di motivazione in ordinealla mancata concessione delle attenuanti generiche.3.

Il reato contestato e per il quale il ricorrente ha riportato condanna nonsussiste.Il reato di cui all’art. 650 cod. pen. sanziona colui il quale non osserva unprovvedimento legalmente dato dall’autorità per ragioni di giustizia, se il fattonon costituisce un più grave reato.Proprio la clausola di riserva che disegna la fattispecie di reato contestatacome sussidiaria, impedisce che nel caso di specie sia configurabile il reato,poiché la sanzione prevista dall’ordinamento per la reiterata violazione delleprescrizioni inerenti una misura cautelare è l’aggravamento della stessa.In tema di inosservanza di provvedimento dell'autorità, la disposizione di cuiall'art. 650 cod. pen.

è norma di natura sussidiaria, che trova applicazione soloquando l'inosservanza del provvedimento dell'autorità non sia sanzionata daalcuna norma, penale o processuale o amministrativa (Sez. 1, n. 44126 del19/04/2016, Azzarone, Rv. 268288 - 01).Proprio nel caso di violazione di una misura cautelare questa Corte haaffermato che in tema di inosservanza di provvedimento dell'autorità, ladisposizione di cui all'art. 650 cod. pen. è norma di natura sussidiaria, che trovaapplicazione solo quando l'inosservanza del provvedimento dell'autorità non siasanzionata da alcuna norma, penale o processuale o amministrativa.

Neconsegue che la violazione del divieto di dimorare in un determinato Comune,imposto quale misura coercitiva ai sensi dell'art. 283 cod. proc. pen., esanzionato dall'art. 276 stesso codice con la possibile applicazione di una misurapiù grave, non costituisce il reato previsto e punito dal citato art. 650 cod. pen..(Sez. 1, n. 43398 del 25/10/2005, P.g. in proc. Zorzi ed altro, Rv. 232745 - 01)La questione circa la configurabilità del reato, benchè non dedotta, ècertamente decisiva, pertanto, visto l’art. 129 cod. proc. pen questa Corte deveassolvere l’imputato perché il fatto non sussiste.Letto l'art.129 cpp annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fattonon sussiste.Così deciso l’11 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria Greca Zoncu Raffaello Magi