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Ordinanza — n. 23839/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and failure to cite specific precedent.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 23839/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassazione declared the appeal against the second-instance judgment inadmissible and ordered the payment of court costs. The appellant argued for violation of procedural articles and constitutional rights regarding motivation and non-punishment causes, but the court found these grounds generic and factually unsupported. The court rejected the claim because the lower court properly denied the cause of non-punishment by citing established precedents and assessing the gravity of the offense without logical flaws.

Legislator-Regeste

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Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 111 Cost.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic, fail to reference specific case law, or merely reproduce the appellate arguments without new substantive justification.

Schlagwörter

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inadmissible appeal generic grounds violation of motivation cause of non-punishment procedural code violation constitutional rights court costs Nichtbefolgung von Dienstvorschriften

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 111 Cost.
Art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
Art. 131 bis cod. pen.
in relazione al mancato riconoscimento della causa dinon punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
in relazione al mancato riconoscimento della causa dinon punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

Zitierte Rechtsprechung

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Sezioni Unite di questa Corte
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Volltext

a Corte di appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Barbara Calaselice;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli haconfermato la condanna resa dal Tribunale di Torre Annunziata, in data 11 marzo2024, alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione nei confronti dell'odiernoricorrente per il reato di cui all'art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011.Considerato che il ricorso avverso il descritto provvedimento, affidato a duemotivi (violazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 111 Cost., con viziodi motivazione quanto all'utilizzo di motivazione per relationem rispetto allasentenza di primo grado – primo motivo; violazione degli artt. 125, comma 3,cod. proc. pen., 111 Cost. in relazione al mancato riconoscimento della causa dinon punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

– secondo motivo) è inammissibileperché generico e versato in fatto (primo motivo), nonché riproduttivo dell'attodi appello e comunque manifestamente infondato con riferimento al dedotto viziodi motivazione che non si ricava dalla mera lettura del provvedimento censurato.Rilevato, infatti, quanto al diniego della causa di non punibilità (v. p.

4) chenon si richiamano, quanto l'abitualità del comportamento, almeno due precedentiper reati della stessa indole secondo l'insegnamento pacifico delle Sezioni Unitedi questa Corte; tuttavia la causa di non punibilità è negata in radice, conragionamento completo ed immune da illogicità manifesta, per la non minimagravità dell'offesa, tenuto conto che il Giudice di merito valuta la duratadell'allontanamento e la qualità di questo tenuto conto che l'imputato si è ancheallontanato dal Comune.Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara Calaselice Giacomo Rocchi