Cassation court dismisses appeal claiming non-application of minor offense exclusion due to criminal inclination.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for attempted theft. The appellant argued that the exclusion of punishability for minor offenses was not applied, but the court found this claim infounded because the defendant's actions manifested a criminal inclination. Consequently, the court ruled that the specific legal exclusion could not be invoked in such circumstances, leading to the dismissal of the appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 131-bis cod. pen.; The exclusion of punishability for particular minor offenses cannot be applied when the committed act manifests a criminal inclination, regardless of recidivism arguments.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertVolltext
posto da: ESSEBBANE ANOUAR nato il 07/03/1995 avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;OSSERVA 1. Rilevato che Essebane Anouar ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Siracusa, con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto e condannato alla pena ritenuta di giustizia.
2. Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza della legge per non essere stata applicato l'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato. Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere applicata in caso risulti che il fatto commesso sia manifestazione di un'inclinazione al delitto, come nel caso di specie è stato motivato, anche in relazione alle modalità della condotta. E ciò a prescindere dalla sussistenza della recidiva e dalla sua incidenza, come invece argomenta il ricorso, evocata dalla sentenza impugnata soltanto a rafforzare la motivazione autonomamente articolata rispetto a parametri concreti della fattispecie. Il motivo, pertanto, è anche aspecifico.
3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M