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Ordinanza — n. 23702/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal against burglary conviction for excessive penalty and generic grounds.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 23702/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal against the second-instance conviction for aggravated burglary inadmissible. The appellant argued the sentence was excessive and that the court overlooked mitigating factors, but the court found the penalty within judicial discretion and the second ground too vague. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs.

Legislator-Regeste

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Art. 132, 133 cod. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: The sentencing discretion of the trial judge is broad regarding aggravating and mitigating circumstances, and appeals must specify the exact elements omitted or undervalued to be admissible.

Schlagwörter

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criminal appeal sentencing discretion inadmissible appeal generic grounds burglary conviction Diebstahlsermittlung gefälschte Beweismittel DNA-Beweis

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Considerato che il secondo motivo di ricorso è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007
tra le tante Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv.
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Volltext

BIANCO ANTONIO FABRIZIO nato a MESAGNE il 13/06/1982 avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;OSSERVA 1. Rilevato che Antonio Fabrizio Bianco ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce, che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto in abitazione pluriaggravato.

2. Considerato che il primo motivo di ricorso - che contesta l'eccessività della pena - è inammissibile e manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, tenuto conto, inoltre, del consolidato principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (cfr. tra le tante Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402).

3. Considerato che il secondo motivo di ricorso è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, vale a dire gli elementi a favore dell'imputato che si fa comprendere (peraltro implicitamente) che siano stati dimenticati o sminuiti, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M Dichiara in P.Q.MNara 115