Cassation court dismisses appeal regarding improper service of summons to foreign detainee via counsel.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the summons to the foreign detention facility was improperly served. The appellant argued for personal service, but the court held that service through the domiciliary defender is legally valid under the specific derogatory rules of Article 169 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 169 cod. proc. pen.; Art. 156 cod. proc. pen.: Service of summons to a foreign detainee via domiciliary defender is valid and does not require personal delivery.
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KI-generiertVolltext
DRIAN nato il 30/11/1994 avverso la sentenza del 25/11/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;OSSERVA 1. Rilevato che Fratzman Vlad Adrian ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di tentato furto.
2. Considerato che il motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole dell'omessa notifica dell'atto di citazione in appello presso l'istituto penitenziario estero ove il ricorrente si trovava ristretto - è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità ai sensi della quale: è legittima la notificazione del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, detenuto all'estero, effettuata mediante consegna al difensore domiciliatario, anziché personalmente, in quanto, in tal caso, si applica la specifica disciplina prevista dall'art. 169 cod. proc. pen., che ha natura derogatoria rispetto a quella di cui all'art. 156 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 3063 del 05/11/2024, Alikaj, Rv. 287449).
3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M