Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
Ordinanza — n. 23694/2026 — snpen KI-generiert

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for impersonation, citing inadmissibility of fact-based complaints.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 23694/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant challenged the conviction for impersonation and the sentence length, arguing flaws in the lower court's reasoning. The court rejected these claims because they constituted mere complaints on facts already thoroughly examined by the trial judges, which are not reviewable at the appellate stage.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals against judgments of conviction are inadmissible if they consist solely of complaints regarding facts already adequately examined and dismissed by the judges of the merits with correct legal arguments.

Schlagwörter

KI-generiert
impersonation crime inadmissible appeal merely factual complaints supreme court review sentencing proportionality Italian criminal procedure legality stage verminderte Schuldfähigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

L nato il 01/05/1999 avverso la sentenza del 10/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;OSSERVA 1. Considerato che Emanuel Ciurariu ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di sostituzione di persona.

2. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, nonché in ordine alla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in fatto già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata);

3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione in relazione all'eccessiva commisurazione della pena, è manifestamente infondato. Invero, la Corte di merito, a pag. 3 del provvedimento impugnato, ha chiarito come il trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice, orientato al minimo edittale, non fosse suscettibile di riduzione in ragione della gravità e della valenza criminale della condotta posta in essere dall'imputato. Si tratta di valutazione logica e adeguatamente argomentata dal giudice di merito, cui spetta la verifica dell'adeguatezza del trattamento sanzionatorio secondo le circostanze di fatto, pertanto insindicabile in sede di legittimità.

4. Ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas