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Ordinanza — n. 23693/2026 — snpen KI-generiert

Italian Supreme Court dismisses appeal as sentencing discretion belongs to trial judges under Penal Code.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 23693/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant challenged the sentencing quantification, which falls within the trial judge's discretion. The appellant argued for an erroneous application of law regarding penalties under specific immigration and administrative regulations. The court rejected this claim, citing established jurisprudence that sentencing adjustments are governed by the discretion outlined in Articles 132 and 133 of the Penal Code.

Legislator-Regeste

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Art. 132, 133 cod. pen.; The quantification of the penalty, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, constitutes the discretionary power of the trial judge and is not subject to review on appeal.

Schlagwörter

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sentencing discretion penal code articles appeal inadmissibility judicial review limits Italian criminal procedure Strafzumessungsgrad Strafanpassung Individualisierung der Strafzumessung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 76 DPR n. 445/2000
Considerato che Rolando Stefanoni ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 76 DPR n. 445/2000 e all'art.
Art. 12 co. 5 D.Igs. 286/1998
445/2000 e all'art. 12 co. 5 D.Igs. 286/1998.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Volltext

to a DESIO il 25/10/1968 avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;OSSERVA 1. Considerato che Rolando Stefanoni ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 76 DPR n. 445/2000 e all'art. 12 co. 5 D.Igs. 286/1998.

2. Rilevato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla quantificazione della pena, non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Nel caso di specie la Corte ha ampiamente motivato la dosimetria sanzionatoria. Il motivo è, inoltre, e preliminarmente, anche generico e inedito, in quanto non proposto analogamente nei motivi di appello.

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q P.Q.M