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Ordinanza — n. 23692/2026 — snpen KI-generiert

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding supermarket theft under security guard surveillance.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 23692/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that security guard surveillance rendered the theft impossible. The court held that surveillance aims to identify thieves and recover goods, not to prevent the crime entirely. Consequently, the defendant remains liable for attempted theft and possession of burglary tools.

Legislator-Regeste

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Art. 49 co. 2 cod. pen.; The crime of theft in supermarkets cannot be excluded as an impossible crime due to security guard surveillance, as such measures identify the perpetrator and prevent possession of stolen goods but do not render the criminal act itself impossible.

Schlagwörter

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supermarket theft impossible crime security surveillance attempted theft possession of tools criminal liability inadmissible appeal

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 49 co. 2 cod. pen.
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla mancata esclusione della punibilità per inidoneità dell'azione ex art. 49 co.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 2, Sentenza n. 7297 del 23/02/1973

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Volltext

nato a PENNE il 12/02/1976 avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;OSSERVA 1. Considerato che Gianluca Vispo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di tentato furto e di possesso di strumenti atti allo scasso.

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla mancata esclusione della punibilità per inidoneità dell'azione ex art. 49 co. 2 cod. pen. perché realizzata sotto la vigilanza degli agenti di sicurezza in servizio presso il supermercato, è manifestamente infondato. Secondo costante giurisprudenza, infatti, "il delitto di furto nei supermercati non può essere escluso sotto il profilo del reato impossibile in relazione alla sorveglianza esercitata dal personale addetto, giacché tale sorveglianza è predisposta al fine di identificare il colpevole e di impedirgli di assicurarsi il possesso della refurtiva, ma non rende impossibile il reato.

Invero, l'addetto alla sorveglianza non può intervenire se non dopo la consumazione del furto ovvero durante il tentativo per commetterlo: nel primo caso la sorveglianza non impedisce l'evento dannoso, già verificatosi, ma consente solo di recuperare le cose sottratte; nel secondo caso l'evento non si verifica per una causa estrinseca che ostacola la consumazione del reato, non già perché gli atti compiuti siano inidonei, in sé e per sé considerati, alla produzione dell'evento" (Sez. 2, Sentenza n. 7297 del 23/02/1973 Ud. (dep. 23/10/1973) Rv. 125267 - 01).

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M