Cassation court dismisses appeal against aggravated theft conviction due to valid complaint filing.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's confirmation of the aggravated theft conviction. The appellant argued that the victim's failure to explicitly state a desire for prosecution rendered the complaint invalid, but the court rejected this based on established jurisprudence. The court held that the technical designation of the filed document as a 'denuncia/querela' alone satisfies the legal requirement for prosecutability.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 c.p.; Art. 61 c.p.: The technical designation of a filed document as a 'denuncia/querela' is decisive for establishing prosecutability, rendering the victim's separate expression of a desire for punishment unnecessary.
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KI-generiertVolltext
nato a MONZA il 21/07/1987 avverso la sentenza del 16/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;OSSERVA 1.Rilevato che Giovanni Tisci ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato in concorso. 2.Considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si censura la violazione di legge penale per l'omessa dichiarazione di improcedibilità del delitto ritenendosi non desumibile, dal contenuto della denunzia presentata, la volontà della persona offesa di perseguire il reato - è manifestamente infondato poiché, secondo consolidata giurisprudenza, ai fini della validità della querela, la manifestazione della volontà di punizione è univocamente desumibile dall'espressa qualificazione dell'atto depositato dalla persona offesa come denuncia-querela in quanto assume rilievo decisivo il significato tecnico dell'espressione adoperata (Sez. 5, n. 1710 del 05/12/2013, Baldinotti, Rv. 258682 - 01)).
Nel caso di specie, dagli atti risulta l'intestazione dell'atto depositato presso la questura di Milano come "denuncia/querela", caratteristica che lo rende pertanto idoneo ad integrare gli estremi della condizione di procedibilità richiesta per legge per la persecuzione del reato. 3.Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M