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Ordinanza — n. 23668/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeals against a settlement sentence reduction due to inadmissible grounds.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 23668/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeals by two defendants inadmissible following a settlement agreement that reduced their sentences. The appellants argued for violations of law and lack of reasoning regarding acquittal conditions, but the court ruled these grounds were excluded by established precedent. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and fines.

Legislator-Regeste

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 62-bis c.p.; Art. 129 c.p.p.: In appeals based on a settlement agreement, only grievances concerning the formation of the party's will, the prosecutor's consent, and divergent content are admissible; claims regarding waived grounds, lack of acquittal condition assessment, or sentencing errors outside statutory limits are inadmissible.

Schlagwörter

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settlement agreement appeal inadmissible grounds sentencing reduction acquittal conditions court costs liability Nachlassvertrag im Konkurs Zusammentreffen von Einstellungsgründen Leistungskonkurrenz im Versicherungsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
pen.) sono inammissibili, perché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 62-bis cod. pen.
Rilevato che i motivi a sostegno dei rispettivi ricorsi (per El Mouden violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 62-bis cod. pen.; per Alt Ozzo, mancanza di motivazione in ordine all'assenza di cause di proscioglimento ex art.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen.; per Alt Ozzo, mancanza di motivazione in ordine all'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.) sono inammissibili, perché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così riqualificata l'originaria imputazione.
art. 599-bis cod. proc. pen
pen.) sono inammissibili, perché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 62-bis cod. pen
Rilevato che i motivi a sostegno dei rispettivi ricorsi (per El Mouden violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 62-bis cod. pen.; per Alt Ozzo, mancanza di motivazione in ordine all'assenza di cause di proscioglimento ex art.
art. 129 cod. proc. pen
pen.; per Alt Ozzo, mancanza di motivazione in ordine all'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.) sono inammissibili, perché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102);
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Volltext

JALIL (CUI 05DY35R) nato il 23/10/1999 AIT OZZO ILYASS (CUI 15ZYHE6) nato il 09/06/2001 avverso la sentenza del 10/12/2025 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;MOTIVI DELLA DECISIONE El Mouden Abdeljalil e Alt Ozzo Ilyass propongono distinti ricorsi avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Milano che, in accoglimento della proposta concordata tra le parti di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza emessa il 16/10/2024 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Como, ha ridotto la pena agli stessi inflitta per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così riqualificata l'originaria imputazione.

Rilevato che i motivi a sostegno dei rispettivi ricorsi (per El Mouden violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 62-bis cod. pen.; per Alt Ozzo, mancanza di motivazione in ordine all'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.) sono inammissibili, perché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102);

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

D P.Q.MDe ii§