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Ordinanza — n. 23666/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeal as grounds were already reviewed and rejected by lower court.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 23666/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the challenged grounds were merely reproductions of issues already fully examined and rejected by the trial and appellate courts. The appellant argued for leniency based on personal drug use and lack of proof for criminal responsibility, but the lower courts had already addressed these defenses and justified the sentence. Consequently, the court ruled that no new legal error existed to warrant intervention, maintaining the original conviction.

Legislator-Regeste

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Art. 192 cod. proc. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: Appeals based on grounds already exhaustively reviewed and rejected by the court of first instance are inadmissible in the Court of Cassation.

Schlagwörter

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admissibility of appeal reproductive grounds criminal responsibility drug possession sentencing discretion Vorwurf von Betäubungsmitteldelikten Substanzabhängigkeit Drogensucht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 192 cod. proc. pen.
Ritenuto che i due motivi sollevati (inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., con riferimento al reato contestato, nonché vizio di motivazione relativamente alla mancanza di prova sulla penale responsabilità dell'imputato; inosservanza o erronea applicazione dell'art.
Art. 62-bis cod. pen.
pen., con riferimento al reato contestato, nonché vizio di motivazione relativamente alla mancanza di prova sulla penale responsabilità dell'imputato; inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62-bis cod.
art. 192 cod. proc. pen
Ritenuto che i due motivi sollevati (inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., con riferimento al reato contestato, nonché vizio di motivazione relativamente alla mancanza di prova sulla penale responsabilità dell'imputato; inosservanza o erronea applicazione dell'art.
art. 62-bis cod. pen
pen., con riferimento al reato contestato, nonché vizio di motivazione relativamente alla mancanza di prova sulla penale responsabilità dell'imputato; inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen.
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Volltext

nato a ROMA il 18/02/1996 avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;MOTIVI DELLA DECISIONE Simone Talfiano ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia di condanna resa il 20/07/2023 dal Tribunale di Tivoli per il reato di cui all'art. 73, commi 1, 4 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che i due motivi sollevati (inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., con riferimento al reato contestato, nonché vizio di motivazione relativamente alla mancanza di prova sulla penale responsabilità dell'imputato; inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e relativo vizio di motivazione) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito.

Quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha dato pienamente conto delle ragioni per le quali ha, congruamente, disatteso la tesi difensiva della detenzione della droga per uso esclusivamente personale (p. 2). Con riguardo al trattamento sanzionatorio, premesso che esso è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e che, ove congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità, si osserva che la Corte territoriale ha adeguatamente spiegato perché ha ritenuto di non riconoscere le invocate attenuanti generiche (p. 3), non senza richiamare, quanto alla determinazione della pena, l'assenza di una effettiva resipiscenza dell'imputato rispetto alle proprie condotte;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.MDaniela Dawan wriaitimok Do ella F ttec 26 i io»