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Ordinanza — n. 23665/2026 — snpen KI-generiert

Italian Supreme Court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to lack of specific argumentation.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 23665/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the requested review of generic mitigating circumstances was merely a repetition of arguments already rejected by the lower courts. The appellant failed to provide specific or relevant deductions justifying the recognition of these circumstances, as the lower court correctly noted that unrecordedness alone does not suffice. Consequently, the conviction was upheld, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Legislator-Regeste

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Art. 62-bis, comma 3, cod. pen.; Art. 364, comma 1, n. 2, c.p.p.: The Supreme Court cannot substitute its judgment for the trial court regarding the recognition of generic mitigating circumstances when the appellant fails to provide specific and relevant arguments to support such a request.

Schlagwörter

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generic mitigating circumstances inadmissible appeal lack of specific argumentation criminal liability Italian Supreme Court Vorwurf von Betäubungsmitteldelikten Strafmilderung Substanzabhängigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Art. 62-bis, comma 3, cod. pen.
2), ricordato che l'incensuratezza non rileva per ciò sola ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis, comma 3, cod. pen.) e che l'appellante non aveva fornito alcuna deduzione specifica o rilevante a tal fine.
Art. 133, cod. pen.
Ritenuto che i due motivi sollevati (erronea applicazionesdella legge penale, nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di omessa valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod.
Art. 364, comma 1, n. 2, c.p.p.
art. 133 cod. pen
Ritenuto che i due motivi sollevati (erronea applicazionesdella legge penale, nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di omessa valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod.
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Volltext

nato il 03/10/1982 avverso la sentenza del 22/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;MOTIVI DELLA DECISIONE Alexander Deda ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia di condanna resa il 02/04/2025 dal locale Tribunale per il reato di cui agli artt. 73, commi 1 e 4 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che i due motivi sollevati (erronea applicazionesdella legge penale, nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di omessa valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.), non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito.

Giova poi ricordare che il trattamento sanzionatorio è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e che, ove congruamente motivato, esso è sottratto a censure in sede di legittimità. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha (p. 2), ricordato che l'incensuratezza non rileva per ciò sola ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis, comma 3, cod. pen.) e che l'appellante non aveva fornito alcuna deduzione specifica o rilevante a tal fine. Il Giudice di primo grado, le cui motivazioni sul punto la Corte territoriale ha condiviso, aveva negato le circostanze attenuanti generiche «in ragione della gravità dei fatti desumibile dai quantitativi di stupefacente detenuti e dell'elevato principio attivo, significativi di un'attività non occasionale e di uno stabile inserimento in circuiti criminali dediti alla commercializzazione dello stupefacente»;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M