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Ordinanza — n. 23664/2026 — snpen KI-generiert

Italian Supreme Court dismisses appeal as grounds were already reviewed by lower courts or inadmissible.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 23664/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the challenged grounds were either already adequately examined by the lower courts or procedurally barred. The appellant argued violations of law regarding drug trafficking and specific recidivism, while the lower court confirmed the conviction based on intercepted phone calls and the defendant's lack of repentance. The Court held that since the first ground was merely a reiteration of previously dismissed criticisms and the second ground was not raised in the appeal act, the appeal must be rejected.

Legislator-Regeste

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Art. 366 c.p.p.; Art. 73 d.P.R. 309/90: Appeals must raise new grounds not already examined by the lower court, and sentencing discretion is reviewable only if the reasoning is manifestly illogical.

Schlagwörter

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Italian Criminal Procedure Drug Trafficking Conviction Specific Recidivism Appeal Admissibility Sentencing Discretion Vorwurf von Betäubungsmitteldelikten Rückfall bei Straftaten qualifizierte Widerhandlung BetmG

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 366 c.p.p.
Art. 73 d.P.R. 309/90
Ritenuto che i due motivi sollevati (violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 73 d.P.R.
Art. 81 cod. pen.
art. 73 d.P.R. 309/90
Ritenuto che i due motivi sollevati (violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 73 d.P.R.
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Volltext

nato a RIBERA il 26/10/1960 avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;MOTIVI DELLA DECISIONE Giuseppe Fallea ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di condanna resa il 06/10/2023 dal Tribunale di Sciacca per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che i due motivi sollevati (violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 73 d.P.R. 309/90; mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla dichiarazione di insussistenza della recidiva specifica infraquinquennale e alla determinazione della pena, anche con riguardo alla circostanze attenuanti generiche), non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito.

Quanto al primo motivo, la Corte territoriale, nel respingere la relativa doglianza, ha (pp. 4 -5) ricordato come le cessioni di sostanza stupefacente poste in essere dall'imputato siano confermate da intercettazioni telefoniche il cui contenuto ha permesso di ritenere «senza alcun dubbio provata l'attività di spaccio posta in essere dal Fallea». Quanto al secondo motivo, il Collegio rileva che la doglianza sulla recidiva non è stata devoluta con l'atto di appello ed è, pertanto, inammissibile. Con riguardo al trattamento sanzionatorio, giova ricordare che esso è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e che, ove sia congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità.

Nel caso di specie, la Corte di appello (p.

7) ha escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche per l'assenza di alcun sintomo di resipiscenza per la condotta tenuta e per la negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali, di cui uno specifico; ed ha giustificato il lieve discostamento dal minimo edittale in ragione della qualità della sostanza stupefacente ceduta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M