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Ordinanza — n. 23661/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal for drunken driving as groundless repetition of merit court's reasoning.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 23661/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was a mere reproduction of the merit court's already examined reasoning. The lower court had rejected the claim that the offense was minor due to the high blood alcohol level and the violent impact on a tree, citing loss of control from intoxication. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Legislator-Regeste

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.; The ground of appeal alleging a lack of motivation or erroneous application of the law is inadmissible if it merely reproduces the reasoning already adequately examined and rejected by the court of first instance.

Schlagwörter

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drunk driving criminal appeal inadmissible appeal repetition of reasoning blood alcohol limit Cassation Court procedural costs qualifizierte Fahrunfähigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 131-bis c.p.
Ritenuto che l'unico motivo sollevato [mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 131- bis cod.
Art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
pen., in relazione all'art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285], non è consentito in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dal giudice di merito (p.
art. 131- bis cod. pen
Ritenuto che l'unico motivo sollevato [mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 131- bis cod. pen., in relazione all'art.
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Volltext

LBERTO nato il 03/12/1976 avverso la sentenza del 27/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;MOTIVI DELLA DECISIONE Alzamora Fernandez Alberto ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia di condanna resa il 10/11/23 dal locale Tribunale per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'aver provocato un incidente stradale. Ritenuto che l'unico motivo sollevato [mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 131- bis cod. pen., in relazione all'art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285], non è consentito in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dal giudice di merito (p.

3) che ha sottolineato come la significativa eccedenza alcolemica rispetto ai limiti di legge e la violenza dell'impatto dell'autovettura contro l'albero non consentano in alcun modo di concludere per la tenuità dell'offesa, «deponendo piuttosto per la tipica perdita di controllo del mezzo per dispercezione della presenza di ostacoli sulla carreggiata, riconducibile ad un elevato stato di ebbrezza alcolica»; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M