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Ordinanza — n. 23657/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal as grounds were already reviewed by lower courts on sentencing discretion.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 23657/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the three legal grounds raised were merely reproductions of issues already thoroughly examined and rejected by the trial and appellate judges. The appellant argued for a review of the imputant's responsibility, the application of Article 131-bis of the Penal Code, and Article 62-bis of the Penal Code, but the court found these arguments redundant. Consequently, the court upheld the lower court's decision on the discretionary sentencing, which was deemed neither incongruous nor manifestly illogical, and ordered the appellant to pay the costs.

Legislator-Regeste

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Art. 609 c.p.p.; Art. 612 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when the grounds raised are merely reproductions of profiles of criticism already adequately examined and dismissed by the judge of the merits.

Schlagwörter

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inadmissible appeal reproductive grounds sentencing discretion Cassation review procedural economy Verkehrsunfall Unfallopfer Unfallschwere

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 609 c.p.p.
Art. 612 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che i tre motivi sollevati (violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla responsabilità dell'imputato; violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 131-bis cod. pen.; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.
art. 62-bis cod. pen
pen.; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito.
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Volltext

ZIO nato a MONTEROTONDO il 25/06/1989 avverso la sentenza del 10/12/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;MOTIVI DELLA DECISIONE Patrizio Valentini ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di condanna resa il 15/03/24 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il reato di cui agli artt. 81, 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, riqualificata in tal senso l'originaria imputazione. Ritenuto che i tre motivi sollevati (violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla responsabilità dell'imputato; violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 131-bis cod. pen.; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito.

Quanto al primo motivo, si vedano le pp. 3, 4 e 5 sent. app.; quanto al secondo motivo e al terzo motivo, si vedano la pp. 5 e 6 sent. app. Deve peraltro ricordarsi che il trattamento sanzionatorio è naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito ed è pertanto censurabile in cassazione ove congruo e non manifestamente illogico, come avvenuto nel caso di specie. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

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