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Ordinanza — n. 23653/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal against drug conviction for generic grounds and procedural repetition.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 23653/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the three grounds of complaint were merely generic repetitions of arguments already rejected by the Court of Appeal. The court affirmed the lower court's decision to exclude reclassification due to high drug purity and quantity, and to deny general mitigating circumstances based on the defendant's prior criminal record and attitude toward law enforcement. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine to the State.

Legislator-Regeste

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; Artt. 133 e 62-bis cod. pen.: The Court of Cassation rejects appeals based on generic grounds that merely repeat arguments already disattested by the Court of Appeal without specific new legal reasoning.

Schlagwörter

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inadmissible appeal generic grounds drug trafficking conviction procedural repetition mitigating circumstances recidivism aggravation discretionary sentencing

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
I tre motivi su cui si fonda (violazione di legge in riferimento all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; apparenza della motivazione in relazione agli artt.
Art. 133 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710
app.), risultando pertanto aspecifiche (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

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Volltext

TO DI NAPOLI il 07/11/1959 avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;MOTIVI DELLA DECISIONE Stefano Foria ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di condanna, resa il 18 febbraio 2025 dal locale Tribunale per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorso è inammissibile. I tre motivi su cui si fonda (violazione di legge in riferimento all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; apparenza della motivazione in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen., nonché violazione di legge in relazione alla conferma della sentenza di primo grado circa la denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche; mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza della recidiva e al conseguente aggravamento del trattamento sanzionatorio) sono generici perché meramente riproduttivi di profili di censura già prospettati in appello.

Quanto alla prima doglianza, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto di escludere la derubricazione del fatto contestato all'imputato non solo alla luce di un'elevata percentuale di principio attivo rilevata della sostanza stupefacente rinvenuta, ma anche rispetto al dato quantitativo, evidenziando come la sostanza detenuta fosse in grado di soddisfare un numero ingente di avventori per un periodo prolungato. Quanto al trattamento sanzionatorio, giova ricordare che esso è naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e che, ove non sia manifestamente illogico o incongruo, non è censurabile in sede di legittimità.

Ciò detto, con riguardo alle invocate circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale le ha negate in ragione dei plurimi e gravi precedenti penali e dell'atteggiamento tenuto dall'imputato nei confronti delle forze dell'ordine. Al pari dei motivi precedenti, anche il terzo motivo non è consentito in sede di legittimità, in quanto fondato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito con corrette argomentazioni logico-giuridiche (v. pag. 3 sent. app.), risultando pertanto aspecifiche (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M