Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to erroneous application of minor offense threshold for marijuana possession.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation declared the appeal by Fidelis John inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug possession. The appellant argued that marijuana possession should be classified as a minor offense under Article 73, paragraph 5, of the relevant decree, but the appellate court correctly assessed the criminal conduct as professional. The court rejected this claim because the lower judges properly evaluated the specific circumstances and methods of the crime, aligning with established case law.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; The threshold for classifying drug possession as a minor offense requires a comprehensive assessment of both the criminal action's modality and the material object, rejecting arguments based solely on the substance type when professional criminality is evident.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVolltext
24/08/1994 avverso la sentenza del 27/11/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;MOTIVI DELLA DECISIONE Fidelis John ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza resa in data 13 febbraio 2025 dal locale Tribunale, in esito a giudizio abbreviato, per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., art. 73 commi 4 e 5, unicamente riconosciuto con riguardo ai grammi 3, 07 della sostanza tipo cocaina, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo su cui esso è fondato (erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 per la mancata qualificazione della detenzione della sostanza di tipo marijuana quale fatto di lieve entità) riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche dai Giudici di merito, laddove questi, con apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede, hanno valorizzato le modalità della condotta, ritenendole espressive di una certa professionalità criminale. La pronuncia appare rispettosa dei canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che richiedono, per l'applicazione dell'anzidetto comma 5, di valutare sia gli elementi concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia gli elementi che attengono all'oggetto materiale del reato (Sez.
U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammis P.Q.MG44.4f7- r rIEPOSrMirAitti%bANCELL9"2026 GiUtiiiiifi0 Mb 2