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Ordinanza — n. 23648/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal against drug possession and weapon charges due to lack of new evidence.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 23648/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for drug possession and illegal weapon carrying. The appellant argued for erroneous application of sentencing guidelines and lack of proof regarding drug trafficking, but the court found these arguments generic and already addressed by the territorial courts. Consequently, the decision upheld the original judgment based on the established facts of cocaine possession and knife carrying.

Legislator-Regeste

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; Art. 699 cod. pen.: The court rejects generic appeals that merely reproduce grievances already examined and dismissed by territorial courts without presenting new evidence or distinct legal reasoning.

Schlagwörter

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criminal appeal inadmissibility drug possession conviction illegal weapon carrying generic appeal arguments sentencing guideline application

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
I due motivi che lo sostengono (erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e vizio di motivazione, sostenendosi in sostanza l'assenza di prova dell'attività di spaccip; erronea applicazione dell'art.
Art. 699 cod. pen.
309 (capo a) e di cui all'art. 699 cod. pen. (capo b).
art. 699 cod. pen
309 (capo a) e di cui all'art. 699 cod. pen.

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Volltext

DAVIDE nato a PESCARA il 17/03/1975 avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;MOTIVI DELLA DECISIONE Davide Di Pietrantonio ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza resa il 28 giugno 2024 dal Tribunale di Pescara per i reati di cui all'art. 73 commi 1 e 1 -bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo a) e di cui all'art. 699 cod. pen. (capo b). Il ricorso è inammissibile.

I due motivi che lo sostengono (erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e vizio di motivazione, sostenendosi in sostanza l'assenza di prova dell'attività di spaccip; erronea applicazione dell'art. 699 cod. pen. e vizio di ..12tXr0. CVA eh. 2A nwhytiguo, motivazioneyriproducono doglianze già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, con argomentazioni rispetto alle quali il ricorso si appalesa generico (pp. 3- 4) e che danno adeguatamente conto delle circostanze fattuali relative alla detenzione di gr. 49,66 di cocaina, con elevatissimo principio attivo (pari all'89,05) e del possesso ingiustificato di un coltello a serramanico con lama lunga 7 centimetri.

All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M