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Ordinanza — n. 23635/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal for carrying a knife at night, citing lack of justified reason.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 23635/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal did not correspond to the contested lower court judgment. The appellant, a metal treatment company owner, argued for a violation of law regarding his conviction for carrying a knife, while the lower courts found no justification given the nighttime occurrence and the presence of another drug-laced knife in the vehicle. The court ruled that the appeal improperly sought a re-evaluation of facts, noting that a 'justified reason' for carrying objects under the relevant law requires strict alignment with behavioral rules and the nature of the object.

Legislator-Regeste

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Art. 4, comma secondo, legge 18 aprile 1975, n. 110; The appeal is inadmissible if it solicits an impermissible re-evaluation of facts, as a justified reason for carrying objects exists only when particular needs of the agent perfectly correspond to legitimate behavioral rules related to the object's nature, verification methods, the carrier's subjective conditions, the place of occurrence, and the object's normal function.

Schlagwörter

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carrying a knife justified reason inadmissible appeal nighttime occurrence drug-laced knife metal treatment company Cassa delle ammende qualifizierte Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 4, comma secondo, legge 18 aprile 1975, n. 110

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 1, n. 578 del 30/9/2019, dep. 2020, Brahime, Rv. 278083 – 01
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Volltext

lla Corte d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di Emanuele Corrado avverso lasentenza con cui in data 30.10.2025 la Corte d’Appello di Firenze ha confermatola sentenza del Tribunale di Prato in data 8.4.2024 di condanna alla pena di mesiquattro di arresto ed euro 700 di ammenda per il reato di cui all’art. 4 L. n. 110del 1975;Evidenziato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione dilegge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilitàdi Corrado, non si confronta in alcun modo con la sentenza impugnata, laddove,sullo specifico motivo d’appello, la Corte territoriale ha rilevato che in realtàl’imputato – del quale, nel ricorso, si evidenzia la qualità di titolare di una ditta ditrattamento di metalli – non diede sul momento alcuna giustificazione alla poliziagiudiziaria e che in ogni caso il fatto avvenne in orario notturno, in cui quindi ilricorrente non aveva alcuna ragione ricollegabile al lavoro per portare con sé uncoltello in auto (dove, peraltro, ne deteneva anche un altro intriso di sostanzastupefacente);Ritenuto, pertanto, che il ricorso solleciti una non consentita rivalutazione nelmerito dei fatti, obliterando che il "giustificato motivo" del porto degli oggetti dicui all'art. 4, comma secondo, legge 18 aprile 1975, n. 110, ricorre solo quandoparticolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regolecomportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità diverificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghidell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto (Sez. 1, n. 578 del30/9/2019, dep. 2020, Brahime, Rv. 278083 – 01).Considerato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO VALIANTE GIACOMO ROCCHI