Italian Court dismisses appeal due to valid withdrawal of cassation request under procedural law.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible following a formal declaration of withdrawal submitted by the appellant. The appellant voluntarily renounced the cassation request, exercising a discretionary right that immediately extinguished the procedural relationship and rendered the lower court's sentence final. Consequently, the court ordered the appellant to bear the procedural costs and a fine payable to the state.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 589, comma 2, cod. proc. pen.; The voluntary withdrawal of a cassation appeal constitutes an exercise of a discretionary right that immediately terminates the procedural relationship, resulting in the immediate res judicata of the contested judgment.
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XXXXXX avversola sentenza con cui in data 15.10.2025 la Corte d’appello di Milano haconfermato la sentenza del Tribunale di Monza in data 19.9.2024 di condannaalla pena di un anno e tre mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 604-biscod. pen.;Rilevato che in data 5.3.2026 è pervenuta in cancelleria una dichiarazione diXXXXXXXXdi rinuncia all’impugnazione, da ritenersi validamente proposta aisensi dell’art. 589, comma 2, cod. proc. pen.;Considerato che le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato che "larinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di undiritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione delrapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato dellasentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione" (Sez.U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821 – 01);Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, conla conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende, ritenutaequa al caso;Aggiunto che deve disporsi che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a normadell’art. 52 D.Lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge;
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO VALIANTE GIACOMO ROCCHIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.