Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to improper legal ground under Article 448 of Criminal Procedure Code.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible without formalities because the sole ground raised did not fall within the permitted exceptions under Article 448, paragraph 2-bis of the Criminal Procedure Code. The appellant challenged the lower court's sentencing by arguing for a different legal classification of the facts under the 1990 Decree, claiming the original qualification was erroneous. The court ruled that this specific argument does not concern the expression of the defendant's will, the lack of correlation with the judgment, or the illegality of the penalty, thus failing to meet the statutory requirements for admissibility.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the ground raised does not concern the expression of the defendant's will, the lack of correlation between the request and the judgment, the erroneous legal qualification of the facts, or the illegality of the penalty.
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KI-generiertVolltext
nato il 09/10/1995 avverso la sentenza del 24/09/2025 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 24 settembre 2025 il G.I.P. del Tribunale di Busto Arsizio ha applicato a Ndiayie Mamadou, sull'accordo delle parti, la pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, erronea qualificazione giuridica del fatto per mancata derubricazione della fattispecie nell'ipotesi prevista dall'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito, considerato che la dedotta censura non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiar P.Q.M