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Ordinanza — n. 23581/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-deducible ground regarding excessive sentence determination.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 23581/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was non-deducible in this stage of proceedings. The appellant argued the sentence was excessive and generic mitigating circumstances were denied, but the Court found no error in the lower court's reasoning. The decision rests on the principle that detailed justification for sentencing is only required when the penalty approaches the maximum statutory limit.

Legislator-Regeste

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Art. 606 c.p.p.; Art. 133 c.p.: A cassation appeal based on the excessive determination of the penalty is inadmissible if the sentence falls within the average or minimum range, as detailed reasoning is reserved for the trial court in such cases.

Schlagwörter

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cassation appeal inadmissibility excessive sentence determination generic mitigating circumstances sentencing guidelines penal code provisions Vorwurf von Betäubungsmitteldelikten Kriminalstrafe Substanzmittelmissbrauch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 606 c.p.p.
Art. 133 c.p.
Art. 62-bis c.p.
4), le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
del Tribunale di Larino dell'Il novembre 2024 con cui De Rocco Domenico era stato condannato alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R.
art. 133 cod. pen
art. 62-bis cod. pen
4), le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali
271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi
258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv.
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore
256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.
Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri
all'imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 2in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Volltext

CO nato a TERMOLI il 16/04/1992 avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;I

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 13 novembre 2025 la Corte di appello di Campobasso ha confermato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Larino dell'Il novembre 2024 con cui De Rocco Domenico era stato condannato alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con un unico motivo, inosservanza o erronea applicazione di legge e carenza di motivazione con riguardo alla determinazione della pena, di cui deduce l'eccessiva entità, altresì lamentando la mancata concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio osserva, infatti, come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo (cfr. p. 4), di pieno rispetto della previsione normativa, quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede, infatti, solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre:

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01). La motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenta e giustifica, poi, in punto di diritto (cfr. p. 4), le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all'imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 2in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Di P.Q.M