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Ordinanza — n. 23572/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing exceeding the 45-day statutory deadline.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 23572/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was filed late, missing the 45-day deadline required by criminal procedure law. The appellant, Vargiu Mirko, had been convicted of drug trafficking and appealed against a second-instance judgment confirming his sentence. The court ruled that the appeal was submitted approximately three weeks after the statutory expiration date, triggering immediate inadmissibility without substantive review of the legal arguments.

Legislator-Regeste

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Art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 591 lett. c) cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if not filed within the prescribed forty-five-day period from notification of the contested decision.

Schlagwörter

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cassation appeal statutory deadline inadmissible appeal late filing criminal procedure code ungerechtfertigte Verzögerung der Strafverfolgung verspätetes Fristwiederherstellungsgesuch verspätetes Asylgesuch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto tardivamente proposto, per non essere stato presentato, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett.
Art. 591 lett. c) cod. proc. pen.
Ne deriva l'immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591 lett.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen., da pronunciarsi «senza formalità», secondo quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod.
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Volltext

posto da: VARGIU MIRKO nato a CAGLIARI il 07/07/1996 avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 12 maggio 2025 la Corte di appello di Cagliari ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 15 aprile 2024 con cui Vargiu Mirko era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.500,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta destinazione della sostanza stupefacente a fine di spaccio; violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto tardivamente proposto, per non essere stato presentato, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento impugnato. Il ricorso, infatti, avrebbe dovuto essere depositato entro il termine del 23 dicembre 2025, e non già, come invece avvenuto, il successivo 16 gennaio 2026. Ne deriva l'immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591 lett.

c) cod. proc. pen., da pronunciarsi «senza formalità», secondo quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00. P.Q P.Q.M