Cassation court dismisses appeal as grounds lack specificity and merely repeat rejected lower court arguments.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Cassation Court declared the appeals by Passaro Catello and Parisi Domenico inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellants argued against the appellate court's partial reform of their sentences for crimes under Articles 48-480 and 640 of the Penal Code, but their arguments were deemed merely repetitive of previously rejected grievances. Consequently, the court ruled that the appeals failed to provide new legal or factual considerations, resulting in the dismissal of the cases and an order for the appellants to pay procedural costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArtt. 360, 361 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and merely repeat identical grievances already rejected by the lower court with correct legal reasoning and complete factual argumentation.
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nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 13/06/1967 PARISI DOMENICO nato a SALERNO il 11/06/1962 avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato - rideterminando il trattamento sanzionatorio - la sentenza di primo grado, con la quale Passaro Catello e Parisi Domenico erano stati condannati per i reati di cui agli artt. 48-480 e 640 cod. pen. nonché il solo Parisi pure per il reato di cui all'art. 314 cod. pen.; - che, avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati, con un unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore; - che l'unico motivo dei ricorsi, in tutte le censure nelle quali si articola, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 9 e 10 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiar P.Q.M