Italian court dismisses appeal against preventive surveillance measure due to lack of legal grounds for merit review.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant challenged a preventive surveillance measure based on a mere criticism of the lower court's reasoning rather than a violation of law. The court ruled that such arguments do not constitute a legal ground for cassation review under the relevant procedural statutes.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 10 comma 3 d.lgs. n. 159/2011; Art. 606 lett. e) c.p.p.: In preventive proceedings, appeals are admissible only for violation of law, excluding mere criticism of the reasoning or underestimation of defense arguments already considered by the court.
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KI-generiertVolltext
posto da: MANCUSO PANTALEONE nato a LIMBADI il 10/09/1961 avverso il decreto del 19/11/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con decreto del 19 novembre 2025, la Corte di appello di Catanzaro, Sezione Misure di prevenzione, ha confermato il decreto con il quale il Tribunale di Vibo Valentia aveva applicato nei confronti di Mancuso Pantaleone la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni tre; - che, avverso il provvedimento della Corte di appello, il Mancuso ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso t- ,, sebbene ricondotto dal ricorrente anche al vizio di erronea applicazione della legge penale, si riduce a una mera censura, nel merito, della motivazione del provvedimento impugnato; che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 (e del precedente art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575); che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal comma 9 del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56 (ora art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011), il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.
U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246, che, in motivazione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, Catalano, Rv. 261590); che, in ogni caso, va rilevato che la Corte di appello ha ampiamente motivato sul giudizio di pericolosità; che, con riferimento all'attualità del giudizio di pericolosità, il ricorrente non si confronta minimamente con le argomentazioni esposte dalla Corte di appello (cfr. pagine 3 e 4 del provvedimento impugnato); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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