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Ordinanza — n. 23534/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal as the suspension of prescription statute applies only to crimes committed between 2017 and 2019.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 23534/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for crimes under Articles 624-625 of the Penal Code. The defendant argued that the suspension of prescription rules should apply retroactively to crimes committed before the relevant legislative changes. The court rejected this, ruling that the specific time window for applying the suspension statute (August 3, 2017, to December 31, 2019) was not abrogated retroactively by subsequent laws.

Legislator-Regeste

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Art. 159 cod. pen.; Art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103; The suspension of prescription applies strictly to crimes committed within the specific legislative period of 2017-2019 and does not extend retroactively to prior offenses.

Schlagwörter

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suspension of prescription retroactive application statutory time window criminal liability inadmissible appeal Strafschärfung anhaltende Delinquenz Strafminderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 159 cod. pen.
pen.; - che, avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che «la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod.
Art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n.
legge 9 gennaio 2019, n. 3
103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n.
legge 27 novembre 2021, n. 134
3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'I.
art. 159 cod. pen
pen.; - che, avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che «la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, Polichetti
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Volltext

posto da: ARENA ANGELO nato a CATANIA il 25/03/1984 avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Catania - per quanto qui di interesse - ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale Arena Angelo era stato condannato per il reato di cui agli artt. 624-625 cod. pen.; - che, avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che «la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'I. gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021» (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, Polichetti, Rv. 288175); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiar P.Q.M