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Ordinanza — n. 23533/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of timely objection regarding service of summons.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 23533/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the summons was not properly served because it was sent only to his private lawyer via PEC, not directly to him as the domiciliary party. The court rejected this claim, noting that service was correctly performed at the elected domicile in Naples with delivery to the doorman, and that the appellant failed to timely raise any objection to the service defect.

Legislator-Regeste

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: A defect in the service of a summons is cured if the act was effectively delivered to the elected domicile; the appellant must raise such objections promptly, failing which the appeal is inadmissible.

Schlagwörter

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service of summons elected domicile timely objection inadmissible appeal procedural defect mangelhafte Postzustellung elektronische Zustellung Zustellung per Einschreiben

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
art. 624-bis cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale Della Magna Mario era stato condannato per il reato di cui all'art. 624-bis cod.
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Volltext

posto da: DELLA MAGNA MARIO nato a NAPOLI il 10/03/1975 avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale Della Magna Mario era stato condannato per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; - che, avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente deduce la «omessa notifica all'imputato del decreto di fissazione dell'udienza di trattazione», sostenendo che «la notifica via p.e.c. al difensore in proprio e non anche quale domiciliatario non assolve all'obbligo di notificare all'imputato l'avviso» - è manifestamente infondato, atteso che la notifica è stata fatta in Napoli, alla Via Serafino Biscardi, presso il domicilio eletto dall'imputato, con consegna al portiere e successiva spedizione di avviso; che il ricorrente non deduce l'eventuale mancata ricezione dell'avviso e che, in ogni caso, la notifica effettuata sembra comunque idonea a determinare l'effettiva conoscenza dell'atto notificato; che, pertanto, non trovandoci di fronte a un'ipotesi di omessa notifica, la parte avrebbe dovuto tempestivamente eccepire l'eventuale vizio; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiar P.Q.M