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Ordinanza — n. 23486/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal for detention substitution denial due to prior criminal record and recidivism.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 23486/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation dismissed the appeal against a second-instance judgment ordering the appellant to pay a fine for drug possession. The appellant argued for a suspended sentence, but the lower court rejected this based on his history of recidivism and prior conditional suspension violations. The court upheld the decision, ruling that the lower judge's specific assessment of the appellant's negative prognosis justified denying the requested alternative penalty.

Legislator-Regeste

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Art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90; In cases of short custodial sentences, a judge may reject a request for a substitute penalty based solely on the defendant's prior criminal record if the evaluation reveals indisputably negative elements regarding the rehabilitative goal, recidivism risk, and compliance with imposed conditions.

Schlagwörter

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drug possession substitute penalty recidivism conditional suspension Cassation appeal

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90
Art. 616 cod. proc. pen.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez.5, n. 24093 del 13/05/2025

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Volltext

posto da: CORSO CARLO ANTONIO nato a TERMOLI il 16/04/1988 avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Corso Carlo Antonio ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, a fini di spaccio, sostanza stupefacente di tipo hashish e cocaina. Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva richiesta nel primo grado di giudizio, che il giudice a quo ha negato in ragione della sussistenza di precedenti penali.

La doglianza è manifestamente infondata. Si osserva che in tema di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell'imputato purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte (Sez.5, n. 24093 del 13/05/2025, Rv. 288210).

Nel caso in disamina il giudice a quo ha affermato che la richiesta di applicazione di pene sostitutive, genericamente formulata con l'atto di gravame, non può essere accolta, ribadendo il giudizio di non meritevolezza pronunciato di primo giudice, in quanto il ricorrente ha già mostrato una propensione all'attività illecita, come si desume dal fatto che egli ha già beneficiato della sospensione condizionale della pena in relazione ala condanna per ricettazione, e tuttavia p, continuato a commettere plurimi ed ulteriori reati della stessa specie di quello per cui è processo.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M