Italian Court dismisses appeal for lack of motivation regarding non-conviction under Art. 129 CPP.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a procedural defect in the lower court's reasoning. The defendants challenged their conviction for drug possession, arguing the trial court failed to explicitly rule on the non-existence of statutory grounds for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this argument, citing established precedent that such violations are not deducible unless they emerge from the case files, which they did not here.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 444 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In plea-bargain proceedings, an appeal against the sentencing judgment based on the alleged failure to rule on the non-existence of acquittal grounds under Article 129 is inadmissible unless such a violation is evident from the case files.
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posti da: EL OMARI MOURAD nato il 28/10/2001 BOUAZZAOUI ABDERRAZZAK nato il 29/02/1996 avverso la sentenza del 23/03/2025 del TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;El Omari Mourad e Bouazzaoui Abderrazzak ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con la quale il Tribunale li ha condannati per il reato di cui all'art. 73 comma 1 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, a fini di spaccio, sostanza stupefacente di tipo cocaina ed eroina. Con un unico motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano vizio della motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen.
Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Si osserva che la violazione 129 cod. proc. pen., non è motivo deducibile salvo che emerge dagli atti, ma ciò non viene dedotto ( Sez. F , Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020 Cc. (dep. 16/10/2020 ) Rv. 279761 - 01, secondo cui, iIn tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate).
Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M