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Ordinanza — n. 23472/2026 — snpen KI-generiert

Italian court dismisses drug possession appeal due to lack of fault in procedural error regarding motive.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 23472/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Italian Court of Cassation dismissed Bouani Ramzi's appeal against his conviction for possessing hashish for trafficking purposes. The lower court found guilt based on the drug's concealment in intimate clothing and the suspect's location in a known drug zone, while the appellant argued a lack of evidence regarding intent to sell. The supreme court rejected the appeal as inadmissible under Article 616 of the Criminal Procedure Code, ruling that no fault existed in the procedural determination.

Legislator-Regeste

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Art. 616 c.p.p.; The Court of Cassation may dismiss an appeal as inadmissible without fault if the lower court's decision to reject the appeal was not arbitrary or erroneous in its legal reasoning.

Schlagwörter

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Criminal Procedure Code Inadmissibility of Appeal Absence of Fault Drug Possession Conviction Procedural Error Cassazione Decision Hashish Trafficking

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 616 cod. proc. pen.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Zitierte Rechtsprechung

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Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000

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Volltext

posto da: BOUANI RAMZI nato il 22/12/1983 avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Bouani Ramzi ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, a fini di spaccio, sostanza stupefacente di tipo hashish del peso di grammi 15,25. Il ricorrente lamenta, con un unico motivo di ricorso, vizio della motivazione in ordine alla affermata destinazione a terzi della sostanza detenuta.

Il giudice a quo ha ritenuto che la sostanza fosse destinata allo spaccio, inferendo tale convincimento dalle modalità di detenzione della droga, che veniva occultata all'interno di indumenti intimi, dal fatto che l'imputato era in possesso dello stupefacente mentre si trovava in una zona della città notoriamente luogo di incontro fra spacciatori e consumatori. Il giudice ha inoltre richiamato il fatto che poco prima dell'arresto del prevenuto, i residenti della zona avevano segnalato la presenza di cittadini magrebini intenti nell'attività di spaccio.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M