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Ordinanza — n. 23466/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal against drug possession conviction for hashish exceeding minor quantity thresholds.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 23466/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation dismissed Mohamed Sadraoui's appeal against his conviction for possessing hashish for trafficking purposes. The lower courts rejected the defense's claim of minor quantity based on the high concentration of active ingredients and the large number of potential doses. The court held that the specific circumstances of the case rendered the minor quantity exception inapplicable, making the conviction legally sound.

Legislator-Regeste

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Art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90; Art. 616 c.p.p.: The exception for minor quantity in drug trafficking cases is inapplicable when the seized substance's potency and quantity indicate a significant potential for widespread distribution, thereby negating the reduced culpability required for the minor quantity provision.

Schlagwörter

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drug trafficking minor quantity exception hashish possession active ingredient concentration Cassation appeal criminal liability procedural inadmissibility

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90
A fronte di tale valutazione, immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, non viene dunque in rilievo, nella fattispecie, il principio secondo cui la fattispecie autonoma di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R.
Art. 616 cod. proc. pen.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Art. 113 Cost.
art. 73 comma 4 D.P.R. 309/90
A fronte di tale valutazione, immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, non viene dunque in rilievo, nella fattispecie, il principio secondo cui la fattispecie autonoma di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000

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Volltext

posto da: SADRAOUI MOHAMED nato il 11/11/1999 avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Sadraoui Mohamed ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 4 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, a fini di spaccio, sostanza stupefacente di tipo hashish pari a 576,00 grammi circa. Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta vizio della motivazione in ordine al diniego dell'ipotesi di lieve entità.

La Corte territoriale ha condiviso la valutazione effettuata dal primo giudice che ha escluso l'ipotesi di lieve entità di cui al quinto comma dell'art. 73 DPR 309/90, alla luce del sensibile principio attivo della droga sequestrata, pari a grammi 101,73, corrispondente a ben 200 volte il quantitativo massimo detenibile, a cui corrispondono ben 4000 dosi medie singole, quantitativo sicuramente destinato a un numero molto elevato di assuntori, considerate anche le modalità della condotta e la suddivisione della sostanza stupefacente in cinque panetti.

A fronte di tale valutazione, immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, non viene dunque in rilievo, nella fattispecie, il principio secondo cui la fattispecie autonoma di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, configurabile nelle ipotesi di c.d. piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore, con una ridotta circolazione di merce e di denaro e potenzialità di guadagni limitati, che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti (Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Rv. 284149 - 02).

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M